Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 14-10-2011, n. 37349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.N. e CA.RA.EM. ricorrono tramite i rispettivi difensori avverso la sentenza 24-2-2010 con la quale la Corte d’Appello di Messina, confermando quella del tribunale di Barcellona P.G., emessa a seguito di giudizio abbreviato, li ha riconosciuti responsabili di furto aggravato in abitazione.

Entrambi i ricorsi vertono soltanto sul trattamento sanzionatorio.

C. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche e violazione di legge in ordine all’eccessività della pena.

Ca. censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche e della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.

Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la Corte territoriale, rispondendo alle censure proposte con i motivi d’appello, ha congruamente motivato la conferma del trattamento sanzionatorio, richiamando, a sostegno del diniego di concessione delle attenuanti generiche, la presenza di precedenti condanne, anche per fatti specifici, a carico di entrambi gli imputati, risultanti dai rispettivi certificati penali, relative, quanto a C., a plurimi furti, una rapina ed altri reati, quanto a Ca.

R., ad un furto commesso circa un anno prima di quello in esame.

La pena inflitta è stata poi valutata equa e proporzionata all’entità del fatto (furto di gioielli in abitazione pluriaggravato) e alla personalità degli imputati (desumibile dai precedenti penali di cui sopra).

Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena a Ca.Ra., del pari motivata e condivisibile è la conclusione della Corte territoriale circa l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole alla stregua del precedente specifico già ricordato.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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