Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4965 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trani con sentenza n. 3077 del 2006 rigettava la domanda proposta da P.P., infermiere professionale ammalatosi di epatopatia cronica HBV correlata a TBC polmonare nei confronti dell’AUSL BA/(OMISSIS), volta ad ottenere risarcimento dei danni;

dichiarava altresì difetto di legittimazione passiva della ASSITALIA S.p.A, chiamata in garanzia dalla AUSL. Tale decisione, appellata dagli eredi del P., è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2504 del 2009, che ha ritenuto non provate le omissioni dolose o colpose della AUSL e non rilevante il riconoscimento della causa di servizio, con erogazione della rendita da parte dell’ente previdenziale, ai fini del risarcimento del danno a carico dell’appellata.

Gli eredi del P. indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con due motivi.

Le intimate ASL/BA e INA-ASSITALIA S.p.A. (già ASSITALIA S.p.A.- LE ASSICURAZIONI D’ITALIA) non si sono costituite.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 cod. civ..

Sostengono al riguardo che il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi dell’onere della prova, che nel caso di specie era a carico del datore di lavoro, avendo l’originario ricorrente, quale lavoratore, dimostrato di avere contratto una malattia eziologicamente ricollegabile all’ambiente di lavoro. Aggiungono che la dedotta responsabilità contrattuale della ASL risultava provata dalla documentazione prodotta, che attestava il riconoscimento della malattia, contratta dal P., come dipendente da causa di sevizio.

Con il secondo motivo i ricorrenti, nel denunciare erronea interpretazione dell’art. 41 c.p., rilevano che il giudice di appello non ha preso in considerazione la richiamata norma disciplinante la equivalenza delle cause e, in particolare nel caso di specie, con riferimento all’incidenza del concorso delle concause, lavorative ed extralavorative, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le esposte doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

I ricorrenti, nel lamentarsi della violazione dei principi sull’onere della prova, che si assume non data dal datore di lavoro, fanno riferimento – e ciò anche ai fini di attestare il nesso di causalità – a documenti (come il verbale della Commissione Medica Ospedaliera e la delibera del direttore generale della AUSL BA/(OMISSIS)) non trascritti e riportati nel loro integrale contenuto, con violazione qui di del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Non assume alcuna decisiva rilevanza infine il richiamo operato dagli stessi ricorrenti al riconoscimento della causa di servizio, atteso che per consolidata giurisprudenza per la patologia, che presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso, esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e all’intensità dell’esposizione al rischio (cfr. Cass. n. 15080 del 2009; Cass. n. 14308 del 2006). Il che è stato escluso con indagine di fatto dal giudice di merito nel caso di specie, cui i ricorrenti oppongono una rivalutazione dei fatti di causa non ammissibile in sede di legittimità. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *