T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-11-2011, n. 8891

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 3 dicembre 2007;

Rilevato che l’art. 31 comma 2 del codice del processo amministrativo dispone che l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Rilevato che il termine per la conclusione del procedimento è scaduto il 3 dicembre 2009 mentre il ricorso è stato proposto soltanto il 24 giugno 2011 oltre il termine annuale previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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