T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-11-2011, n. 8889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Rilevato che con nota del 18 luglio 2011, depositata il 10 settembre 2011, la Questura di Roma ha dichiarato di aver rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno in data 13 luglio 2011;

Ritenuto, pertanto, che è cessata la materia del contendere, come peraltro dichiarato dallo stesso difensore del ricorrente alla camera di consiglio del 27 ottobre 2011;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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