Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4961 Insegnanti Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 13 settembre 2008, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

La prof.sa M., insegnante di ruolo per le materie letterarie della scuola media statale, chiese il riconoscimento di un servizio pre-ruolo, prestato nell’anno scolastico 1986/1987 come "insegnante delle attività alternative alla religione cattolica"; riconoscimento negatole dal Ministero.

Il giudice di primo grado accolse il suo ricorso. La Corte d’appello, riformando la decisione, lo ha rigettato.

Contro tale sentenza la M. propone un ricorso per cassazione articolato in 7 motivi. Il Ministero ha notificato e depositato un controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria.

Il primo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo devono essere trattati congiuntamente perchè denunziano violazione delle leggi che disciplinano la materia e specificamente:

– L. 31 dicembre 1962, n. 1859.

– D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 3, convertito nella L. n. 576 del 1970.

– L. n. 121 del 1985.

– D.P.R. n. 751 del 1985.

– D.L. n. 357 del 1989, convertito nella L. n. 417 del 1989.

– D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.

– L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2.

La questione posta è se tale normativa, ed in particolare la legge del 1970 (i cui principi sono ripresi dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485), nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato nell’ambito di attività alternativa alla religione cattolica.

Vengono formulate censure all’interpretazione di tali norme fornite dalla sentenza impugnata, che è strutturata su di una affermazione di fondo, rafforzata poi dalla lettura della circolare ministeriale e di un intervento del Consiglio di stato su di un caso analogo.

Il cuore della decisione è nell’analisi della normativa di riferimento. Da tale analisi la Corte desume che il servizio pre- ruolo prestato dalla ricorrente correttamente non è stato riconosciuto dal Ministero.

Deve premettersi che l’insegnamento di attività alternative alla Religione cattolica venne introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio 1986, in applicazione della L. n. 121 del 1985 e del D.P.R. n. 751 del 1985.

E’ perfettamente spiegabile quindi che la normativa previgente sul riconoscimento dei periodi di insegnamento pre-ruolo (L. 31 dicembre 1962, n. 1859 e D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L. n. 576 del 1970) non abbia considerato questo insegnamento.

Il problema è allora è duplice. Da un lato, bisogna stabilire se tale normativa consenta di includere nelle sue previsioni tale insegnamento e, dall’altro, stabilire se la normativa a più riprese dettata in seguito abbia disposto in tal senso.

La disciplina è contenuta in particolare nel D.L. n. 370 del 1970 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella L. n. 576 del 1970, il cui art. 1 prevede che "al personale docente delle scuole statali ……. il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all’atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono". L’art. 3 poi così si esprime "al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Quindi, il problema è quello di stabilire se la ricorrente abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo "in possesso del titolo di studio prescritto".

La disciplina del 1970 non contiene, pertanto, un elenco (nè tanto meno un elenco tassativo) degli insegnamenti che consentono il riconoscimento del servizio preruolo, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti che possono sussistere, quindi, anche se lo specifico insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere detto insegnamento non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato come servizio pre- ruolo. I requisiti individuati dalla norma sono:

– aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate. – Aver ottenuto qualifica non inferiore a "buono" o, in caso non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito, – essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova. Se tutti questi elementi sussistono (e nel caso in esame non si discute che sussistano) allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato "prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

La Corte d’appello non affronta il problema della interpretazione di questo inciso, decisivo, perchè parte dalla premessa che non essendo previsto all’epoca l’insegnamento (poi introdotto nel 1986) di attività diverse dalla religione cattolica, non potesse per definizione rientrare nella previsione di tale norma.

L’interpretazione non è condivisibile perchè, come si è visto, la norma di riferimento non ha usato la tecnica della elencazione delle materie di insegnamento riconoscibili, ma ha dettato una disciplina di ordine generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono sussistere anche in relazione ad insegnamenti all’epoca non previsti.

L’avvocatura dello Stato affronta il problema assumendo che non può ritenersi che la ricorrente avesse il titolo di studio prescritto in quanto era laureata in lettere e abilitata all’insegnamento di materie letterarie mentre l’insegnamento che le venne affidato era di attività alternative alla religione cattolica. Aggiunge poi che il titolo di studio prescritto altro non è che quello richiesto dalle vigenti disposizioni che regolano il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per una o più classi di concorso specificamente indicate.

Ma tutto ciò non esclude, ed invero non lo esclude neanche la difesa ministeriale, che la prof.sa M., laureata in lettere ed abilitata all’insegnamento di materie letterarie, avesse un titolo di studio prescritto per l’insegnamento della "educazione civica", che è poi l’insegnamento in concreto affidatole per i ragazzi che avevano optato per l’alternativa all’insegnamento della religione.

Le altre affermazioni della Corte, indicate solo in funzione di rafforzamento della motivazione, non sono decisive. La circolare che introduceva il nuovo insegnamento non aveva alcun onere di occuparsi del problema del pre-ruolo e quindi il silenzio sul punto non è significativo. L’omissione di una disciplina nella legislazione successiva può essere spiegata proprio con la non necessità di una disciplina a causa del fatto che la disciplina previgente era configurata in modo tale da poter regolare comunque la materia anche in relazione ad insegnamenti nuovi. In particolare, infine, tra le norme dettate successivamente, vi è l’art. 485 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs. n. 297 del 1994), il cui sesto comma si è limitato a ribadire che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il ricorso della prof.sa M. è quindi fondato (gli ulteriori motivi rimangono assorbiti) e, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia deve essere decisa nel merito e il Ministero convenuto deve essere condannato a riconoscere alla prof.sa M. il periodo di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 1986/1987 in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.

Il Ministero deve essere anche condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca a riconoscere alla prof.sa M. F. il periodo di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 1986/1987 in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica. Condanna inoltre il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado in 2.000,00 Euro di cui Euro 1.000,00 per onorari e Euro 900,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; per il giudizio di appello in 2.000,00 Euro di cui Euro 1.000,00 per onorari e Euro 900,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; per il giudizio di Cassazione in 30,00 Euro per spese e 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Tutte le spese vengono distratte all’avv.to Arturo Salerni, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012

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