T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-11-2011, n. 8888 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato il 25 maggio 2011 il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 lett. f) della L. 91/92, presentata presso la Prefettura di Bergamo il giorno 11 febbraio 2008;

Rilevato che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale in data 22 giugno 2011;

Visto l’art. 87 comma 3 del c.p.a., secondo cui nel giudizio in materia di silenzio tutti termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;

Rilevato, pertanto, che il ricorso è stato depositato tardivamente e che pertanto deve essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti:

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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