Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 14-10-2011, n. 37340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13-1-2010 la Corte di Appello di Lecce pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 13-3-08,nei confronti di C.L., ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 610 c.p., art. 594 c.p., commi 1 e 4 e art. 582 c.p., commessi in danno di D.G.C.L., e rideterminava la pena inflitta, in accoglimento del gravame, in mesi sei di reclusione, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore,deducendo:

1 – la nullità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di trascrizione della videocassetta che era stata registrata da emittente televisiva, per l’episodio avvenuto nel corso della assemblea del Consiglio Comunale di Cavallino in data 20.8.2002.

Evidenziava che tale acquisizione era stata richiesta ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 2, e censurava la motivazione della sentenza per carenza, contraddittorietà ed illogicità – circa il rigetto di tale richiesta – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 546 c.p.p., comma 1 – rilevando la decisività della prova che avrebbe consentito di verificare che l’imputato era stato interrotto dalla persona offesa, mentre era intento a parlare.

Rilevava altresì che la predetta registrazione avrebbe consentito di ritenere applicabile l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 2, oltre che di valutare diversamente l’attendibilità dei testi.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la nullità per mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione ai reati di cui all’art. 610 c.p., art. 594 c.p., commi 1 e 4, e art. 582 c.p..

La violenza privata, ad avviso del difensore non era ravvisabile,non avendo l’imputato avuto intenzione di coartare la volontà della persona offesa, per costringerlo ad omettere il proprio intervento.

Analogamente, per le lesionala difesa rilevava che esse si erano verificate accidentalmente, in modo del tutto occasionale, e prescindendo dalla volontà dell’imputato.

A sostegno della versione suddetta la difesa menzionava i rilievi fotografici in atti.

Concludeva infine chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Con successiva memoria la difesa deduce che risulta decorso il termine di prescrizione.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

In primo luogo la sentenza impugnata va considerata esauriente e logica nella motivazione – ove si analizza compiutamente lo svolgimento dell’episodio dal quale derivarono le imputazioni, fornendo risposte adeguate alle richieste dell’appellante – analizzate specificamente.

D’altra parte la prova risulta desunta dalle dichiarazioni della persona offese, che risultano suffragate da altre risultanze della istruttoria dibattimentale, avendo il Giudice di appello tenuto conto – nel giudizio di attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, nei principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Peraltro è stata disattesa in modo specifico la richiesta di rinnovare il dibattimento con acquisizione della registrazione menzionata dalla difesa appellante, evidenziando la superfluità della assunzione di tale mezzo di prova.

In questa sede si rivela pertanto incensurabile la decisione di non rinnovare il dibattimento, dato il completo esame delle risultanze probatorie, adeguate a sostenere il giudizio di colpevolezza dell’imputato, basato su elementi ritenuti univoci e convergenti.

Nè si ravvisa alcuna violazione del disposto dell’art. 495 c.p.p., comma 2, data la superfluità del mezzo di prova richiesto,ritenuta dal giudice di merito.

Si ricorda altresì che il Giudice di appello può disporre la rinnovazione del dibattimento solo nei casi in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. 6 – del 5/9/1995, n. 9333 RV 202595).

Nè la difesa adduce alcun fatto specifico diverso ed essenziale, tale da configurare la mancata assunzione di prova decisiva.

Le argomentazioni del ricorrente riguardanti, inoltre, l’eventuale applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2 si rivelano di contenuto generico e – al pari degli ulteriori rilievi difensivi inerenti alla illogicità della motivazione – inammissibili perchè articolati in fatto, al fine di proporre diversa interpretazione delle risultanze processuali.

L’inammissibilità dei motivi di ricorso preclude la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

La Corte deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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