T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’istante ha proposto il presente ricorso per i dedotti motivi di legittimità;

che, con ordinanza n. 744 del 22 maggio 2007, il Tribunale ha disposto l’accoglimento per riesame dell’istanza cautelare;

che l’amministrazione intimata ha rilasciato l’autorizzazione richiesta in data 28 novembre 2007;

che, di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, come, peraltro, richiesto dalla difesa di parte ricorrente in data 27 settembre 2011, risultando integralmente soddisfatta la pretesa dell’interessato;

che, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *