T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2748 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza 20.10.2010 questo T.A.R. Sezione IV ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con nota di deposito del 26.9.2011 la resistente Amministrazione ha prodotto copia del provvedimento n.20352/11 emesso dalla Prefettura di Sondrio il 16.9.2011 e recante l’annullamento dell’atto impugnato.

Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, del che va dato formalmente atto ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm..

Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *