Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Ortolandia Investimenti s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 109/5/2009 che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, notificato il 4/6/2008, con il quale venivano revocati i benefici ex L. n. 984 del 1977, benefici di cui la società aveva usufruito nell’acquisto di un terreno agricolo nel 2002. La CTR riteneva che, nel caso in cui la verifica dei presupposti di legge debba essere compiuta da un distinto organo amministrativo, il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, non decorrerebbe dalla data di registrazione dell’atto, bensì dal momento in cui tale accertamento viene compiuto.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in connessione con l’art. 2964 c.c.: il termine di decadenza in questione non sarebbe suscettibile di sospensione o di interruzione, in conseguenza di attività prodromiche compiute da altri soggetti.

La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato che i termini di decadenza previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrotti per la necessità che altri uffici finanziari debbano, nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazione dell’imposta, compiere attività prodromiche alla liquidazione stessa (conf. Sez. 5, Sentenza n. 1049 del 18/01/2008;

Sez. 5, Sentenza n. 24529 del 21/11/2005). Analogo principio si ritiene di poter affermare con riferimento alla vicenda in esame, laddove spetta alla Regione l’accertamento della idoneità dei fondi rustici acquistati nell’aumentare l’efficienza dell’azienda. Non può invero risolversi a sfavore del contribuente, il quale abbia fatto tutto quanto la legge gl’impone per fruire dei benefici, la necessità che altri enti amministrativi compiano, nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazione dell’imposta, attività prodromiche alla liquidazione stessa.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla Ortolandia Investimenti s.r.l. alla CTP di Latina.

L’esito della controversia, la natura della stessa e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del merito, condannando l’Amministrazione Finanziaria alla rifusione, in favore della Ortolandia Investimenti s.r.l. di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla Ortolandia Investimenti s.r.l. alla CTP di Latina, compensando tra le parti le spese del merito e condannando l’Amministrazione Finanziaria alla rifusione, in favore della Ortolandia Investimenti s.r.l. di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *