Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4952 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Progetto Via Roma s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Torino n. 69/19/07 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva, Irpeg e irap relative all’anno 2003.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Nullità della sentenza per mancata indicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, delle ragioni giuridiche della decisione – art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente lamenta che i Giudici d’appello non avrebbero enunciato "alcuna fonte o principio normativo ritenuti rilevanti per decidere la fattispecie concreta".

La censura è infondata. La CTR ha ritenuto corretta la determinazione induttiva del reddito operata dall’Ufficio sulla base del costo del venduto nell’anno 2003 affermando di condividere i principi di cui alla sentenza di questa Corte n. 27008/2007. La indicazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione rendono quindi possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001).

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, nella sentenza "non viene precisato quali ipotetici fattori impedirebbero di assumere per il 2003 la medesima percentuale applicata nel 2006".

La censura è fondata alla luce dei principi già affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n, 5049 del 02/03/2011) secondo cui" In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i principi di inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo di imposta e di effettività della capacità contributiva escludono la legittimità della "supposizione della costanza del reddito" in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, ma non precludono all’Amministrazione finanziaria di avvalersi, nell’accertamento del reddito (o del maggior reddito), di dati o notizie comunque raccolti, con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente, a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all’esercizio in corso. E ciò anche considerando che la CTR nulla motiva circa l’argomentazione sollevata dall’Agenzia con l’atto di appello circa la insussistenza tra il 2003 ed il 2006 di eventi significativi che potessero avere condizionato le scelte commerciali della ditta in ordine all’ammontare del ricarico.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice della CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *