Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4951 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Villa Nuccia Casa di Cura s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 11/5/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso il diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non perfezionatosi per il mancato pagamento di una rata. LA CTR riteneva che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a determinare la irrevocabilità del condono.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente applicato tale normativa nel ritenere che il mancato pagamento di una rata non determinasse la inefficacia del condono.

La censura è fondata. In proposito, i collegio ritiene, invero, di dover dare continuità, poichè condivisibile e non convincentemente contraddetto, all’indirizzo, già espresso da questa Corte con sentenza n. 20745 del 06/10/2010, secondo cui il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono.

L’esito del giudizio, la natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e la condanna della società, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di condono;

compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la società, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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