Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 14-10-2011, n. 37329 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l’ordinanza in data 24 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere a R.S., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione diretta e organizzata da P.S., finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, in particolare rivestendo il ruolo di svolgere l’attività di grossa e piccola distribuzione delle sostanze stupefacenti affluenti all’organizzazione (in (OMISSIS)).

2. Osservava il Tribunale che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del D.B. in ordine al contestato reato associativo, essendo solo emerso che il medesimo era debitore nei confronti del P. di trecento Euro e che da poco aveva acquistato in Roma della sostanza stupefacente; circostanze che non erano idonee da sole a confortare l’ipotesi di una stabile partecipazione al sodalizio.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che denuncia la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta carenza indiziaria, osservando che il materiale indiziario, in particolare quello risultante dalle numerose conversazioni intercettate, indicava che i rapporti tra il R. e il P. erano indicativi di una adesione dell’indagato al sodalizio criminoso.

4. Osserva la Corte che il ricorso appare del tutto generico, e va pertanto dichiarato inammissibile a norma degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., posto che esso si limita a denunciare una violazione di legge a carico dell’ordinanza impugnata senza menomamente illustrare, e neppure specificamente indicare, se non con un mero rinvio alla "mole delle intercettazioni agli atti", le concrete ragioni della doglianza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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