T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame della documentazione versata in atti si evince che lo straniero è stato condannato in data 24 giugno 2010 dal Tribunale di Milano per il reato di sfruttamento della prostituzione, ovvero in relazione ad ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 9, comma 4, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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