T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2743

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 ottobre 2011 e depositato il 28 ottobre successivo, la ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento prot. n. 2010003329 dell’11 luglio 2011 con il quale la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la fornitura, suddivisa in sette lotti, di arredi occorrenti al DEA della Fondazione stessa e, nelle specie, l’aggiudicazione del Lotto 6 Carrelli, in favore dell’impresa G.M. S.p.a.

Avverso in predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 68 e 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006, dei principi della par condicio, della parità di trattamento, di non discriminazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, di eccesso di potere sotto il profilo della palese illogicità e difetto di congrua istruttoria.

I primi due raggruppamenti classificati avrebbero offerto un prodotto non conforme al capitolato di gara, ossia un carrello terapia non dotato di una doppia fila di cassetti posti l’uno di fronte all’altro, come invece fatto dall’odierna ricorrente; ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione dei predetti raggruppamenti e l’aggiudicazione in favore della medesima ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, che, in via preliminare, ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Si è costituita, altresì, la controinteressata G.M. S.p.a., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio dell’8 novembre 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione proposta dall’Azienda resistente in ordine all’asserita tardività del ricorso.

2. L’eccezione è fondata.

Risulta incontestato tra le parti di causa che la ricorrente ha ricevuto dalla Stazione appaltante la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara, di cui al presente contenzioso, in data 18 luglio 2011 (all. 1 al ricorso e all. 2 e 3 della Fondazione resistente), cui ha fatto seguito, in data 25 luglio 2011 (all. 4 e 5 della Fondazione resistente), la trasmissione della documentazione richiesta con email del 24 maggio 2011 (all. 1 della Fondazione resistente).

Successivamente, con istanza del 30 agosto 2011 (all. 14 al ricorso), la ricorrente ha richiesto ulteriore documentazione alla Stazione appaltante che è stata ricevuta, dopo un sollecito (all. 18 al ricorso), in data 12 ottobre 2011.

2.1. Come emerge dall’esame dello svolgimento della vicenda concorsuale e delle relative scansioni temporali, la ricorrente ha avuto cognizione formale dell’esito della gara in data 18 luglio 2011 e, il successivo 28 luglio, ha ricevuto tutta la documentazione relativa ai verbali di gara, formata da un totale di 162 pagine (all. 4 della Fondazione resistente).

Pertanto è da tale momento che deve iniziare a calcolarsi il dies a quo per proporre il ricorso, atteso il disposto dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., che individua il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ossia a partire dall’aggiudicazione definitiva (si rinvia, al proposito, alle precisazioni fornite da Consiglio di Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2646).

L’idoneità della comunicazione ricevuta il 28 luglio 2011 a far decorrere il termine per l’impugnazione non può essere contestata dalla ricorrente, atteso che, oltre alla ricezione della comunicazione individuale di avvenuta aggiudicazione, sono stati ricevuti anche i verbali e gli atti di gara da cui si sarebbero dovute percepire alquanto agevolmente le ragioni della lesione subita, come ritenuto da un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui "la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti" (Consiglio Stato, VI, 3 marzo 2010, n. 1239; altresì, IV, 22 gennaio 2010, n. 292).

Oltretutto, nel caso di specie va anche sottolineato come già dalla comunicazione inviata dalla ricorrente alla Stazione appaltante il 24 maggio 2011 (all. 1 della Fondazione resistente), tramite email, si evince che la stessa ricorrente fosse consapevole, almeno in linea di massima, dell’elemento che aveva determinato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, ossia la posizione della "doppia fila di cassetti nel carrello terapia", su cui poi si fonda sostanzialmente tutto il presente ricorso (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, I, 12 gennaio 2011, n. 28).

3. In conclusione, il ricorso deve esser dichiarato irricevibile per tardività.

4. In relazione all’esito della controversia, le spese possono essere compensate tra la parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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