Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4948 Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia promossa dalla Nino Castiglione s.r.l. contro l’Agenzia delle Dogane è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Livorno n. 147/1/2005 che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per Iva da importazione di filetti di tonno provenienti dalla Colombia. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.

Resiste con controricorso la società. La ricorrente ha depositato istanza di trattazione L. n. 183 del 2011, ex art. 26.

Motivi della decisione

Con primo motivo (con cui deduce: violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe rilevato la inammissibilità dell’appello conseguente al mancato deposito presso la CTP di Livorno di copia dell’appello – notificato a mezzo posta con raccomandata del 20/12/2005.

La censura è fondata. Dal certificato della CTP di Livorno del 6/9/2007 non risulta depositato presso l’Ufficio copia dell’appello notificato a mezzo posta e la controricorrente ha ammesso di avere effettuato tale deposito in data 12/9/2007.

Orbene la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d’inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello, recita: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata". Tale secondo adempimento, anch’esso testualmente prescritto a pena d’inammissibilità dell’appello, deve ritenersi finalizzato a consentire al segretario del giudice di 1^ grado l’annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza" come prescritto dall’art. 123, comma 2 (v. SS.UU. U, Sentenza n. 15227 del 2009).

La necessità di una immediata annotazione dell’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c., giustifica l’onere gravante sull’appellante qualora lo stesso preferisca non avvalersi della notifica a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, ed esclude quindi qualsiasi contrasto della norma con quelle di cui agli artt. 3 e 2 Cost., come assunto dalla controricorrente. La stessa necessità nonchè la sanzione di inammissibilità, espressamente prevista dalla norma in esame, comporta altresì che il deposito suddetto debba aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un’attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem" (conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 21047 del 12/10/2010).

Consegue da quanto sopra l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. L’entrata in vigore delle modifiche all’art. 53 cit. poco prima della notifica dell’atto di appello – 3/12/2005 – giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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