T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 2741Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha chiesto l’accesso ad una serie di atti inerenti il rapporto di lavoro instaurato con P.I. S.p.a. sede PDD Villa Raverio.

L’ente ha negato l’accesso in quanto sarebbe decorso il termine di legge per l’impugnazione del rapporto di lavoro a termine instaurato con P.I..

Il ricorrente impugna il diniego per i seguenti motivi.

I) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e della L. 241/90 ed eccesso di potere in quanto la società P.I. sarebbe soggetta alle norme sull’accesso;

II)Violazione degli artt. 22 e 25 L. 241/90;

III) Violazione del principio di autonomia dell’accesso rispetto all’azione giudiziale.

La difesa di P.I. ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In proposito, il collegio non ritiene di discostarsi dal precedente orientamento espresso nella sentenza n. 2374/2011, alla cui motivazione si richiama integralmente e per la quale il principio di autonomia del diritto d’accesso rispetto alla posizione giuridica che si intende tutelare a seguito dell’accesso è espressamente riconosciuto dall’art. 22 della L. 241/90 secondo il quale per "interessati" all’accesso si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In merito, la difesa della società P. sostiene che l’azione sarebbe ormai preclusa dalla scadenza del termine previsto dall’art. 2 comma 1 bis del D. Lgs. 368/2001 per l’impugnazione dei contratti a tempo determinato.

Tuttavia, occorre rilevare che l’applicazione di tale termine è condizionato alla prova che deve essere fornita in giudizio da P.I. di aver rispettato i limiti quantitativi stabiliti dal medesimo art. 2 comma 1 bis del D. Lgs. 368/2001.

In secondo luogo la stessa difesa dell’amministrazione evidenzia che "P.I. in contenziosi analoghi produce in giudizio presso il Tribunale del Lavoro un prospetto, estratto dal libro unico del lavoro con riferimento all’organico aziendale ed alla percentuale del numero di contratti a tempo determinato stipulati, per l’anno di assunzione a tempo determinato del ricorrente, così come prescrive la citata norma…." al fine di provare il rispetto di quanto stabilito dall’articolo citato.

E’ chiaro, quindi, che, se per valutare la concretezza dell’interesse all’accesso da parte del ricorrente il giudice amministrativo dovesse effettuare la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del termine di decadenza dell’impugnazione, per la quale non ha neppure gli elementi in quanto P.I. si riserva di provarla davanti al giudice del lavoro, evidentemente si sovrapporrebbe ad un autonomo giudizio riservato ad altro giudice.

Si deve quindi ritenere sufficiente per concedere l’accesso la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro e dell’inerenza dei documenti ad esso.

Poiché tali elementi sussistono non vi sono ragioni per non riconoscere l’esistenza della legittimazione all’accesso in capo al ricorrente.

Per quanto riguarda poi gli ulteriori elementi dell’accesso, riguardanti l’accessibilità soggettiva di P.I. e quella oggettiva dei documenti richiesti, è sufficiente fare riferimento all’indirizzo consolidato e favorevole della Sezione (ex plurimis TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 31/01/2011 n. 323; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 09/03/2011 n. 689).

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ed il ricorso va accolto, previo annullamento del provvedimento di rifiuto opposto dall’ufficio "Risorse Umane e Organizzazione" di P.I. Spa.

L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con le modalità sopra esposte.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a P.I. S.p.a. il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna P.I. S.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che si liquidano in euro 1.500, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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