Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4944 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La srl Sayonara impugnò l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Nicotera con il quale, in relazione ad un’area adibita a camping, a seguito di rettifica della denuncia della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1996 al 1999, veniva contestata infedele dichiarazione, segnatamente in ordine alla superficie imponibile, e perciò determinata la tassa ed applicate le sanzioni.

Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile tanto il ricorso, perchè non sottoscritto da un difensore abilitato, che la costituzione in giudizio dell’ente locale, perchè privo dell’autorizzazione a stare in giudizio del funzionario responsabile del servizio, il che incideva sulla capacità processuale del rappresentante del Comune, rendendo impossibile la valida costituzione del rapporto processuale, rilevabile d’ufficio.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, accogliendo l’appello dalla società contribuente, riteneva priva di fondamento la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, che riteneva fondato anche nel merito, con conseguente annullamento dell’avviso impugnato.

Nei confronti della decisione il Comune di Nicotera propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrato con successiva memoria.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1991, n. 546, art. 17 e art. 330 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell’appello perchè eseguita ad esso Comune "personalmente presso la sede anzichè nel domicilio che lo stesso aveva eletto presso il procuratore nella memoria di costituzione in primo grado".

Il motivo è infondato, atteso che la costituzione del Comune in primo grado era stata dichiarata inanmissibile, con conseguente invalidità dell’elezione di domicilio con quell’atto effettuata.

Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, censura la sentenza per aver ritenuto l’avviso non motivato.

Con il terzo motivo il Comune denuncia la violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 71 e 73, nonchè vizio di motivazione, sostenendo di aver seguito, per l’emissione dell’avviso di accertamento, il procedimento prescritto e di aver fatto corretto ricorso alle facoltà istruttorie ad esso concesse dalla seconda norma in rubrica; con il settimo motivo lamenta la violazione del principio di non contestazione in. ordine ai dati relativi alla superficie imponibile.

I tre motivi sono fondati.

In caso di denuncia ritenuta infedele o incompleta, infatti, l’ufficio comunale, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, emette avviso di accertamento in rettifica, che deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, l’ufficio comunale può, a norma del successivo art. 73, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

L’avere quindi l’ufficio tributi del Comune richiesto dati e notizie all’ufficio commercio dello stesso Comune, cui la contribuente "aveva a suo tempo presentato un questionario con l’indicazione delle superfici utilizzate dalla struttura ricettiva" è tutt’altro che illegittimo, essendo al contrario espressamente previsto dalla disciplina del tributo.

La richiesta alla contribuente di rispondere ad un questionario – il cui mancato invio è censurato dalla sentenza impugnata – costituisce poi, nell’ambito dei "poteri dei comuni" di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, una delle facoltà, alternative o concorrenti rispetto alle altre, ai fini del controllo delle denunce o dell’accertamento d’ufficio.

Nè la sentenza impugnata mette in dubbio che l’avviso contenesse le indicazioni prescritte dal detto art. 71, comma 2 – contribuente, immobile, destinazione, periodi d’imposta, superficie accertata in raffronto con quella denunciata con la dichiarazione in fedele, imposta, sanzioni e interessi -, e neppure i dati relativi alla superficie imponibile risulta siano stati contestati dalla contribuente.

Sono del pari fondati gli altri motivi: il quarto ed il sesto motivo, con il quale si denuncia violazione del principio dell’onere della prova e vizio di motivazione, in ordine all’esistenza, non accertata dalla CTR ma solo asserita dalla contribuente, di una autorizzazione comunale a depositare direttamente i rifiuti in discarica, in quanto la sentenza pone a carico del Comune l’onere di "fornire motivazione" in proposito, laddove spetta al contribuente fornire elementi atti a dimostrare l’esistenza di una esenzione dalla tassa, ed in quanto lo stesso giudice di merito richiama la circostanza in termini dubitativi ("… autorizzazione che avrebbe potuto influire sulla determinazione della tassa…"); il quinto e l’ottavo, in quanto la censura concernente l’erroneo inquadramento dei locali nella categoria era stata formulata dalla contribuente in primo grado, ma non era stata riproposta in appello, ed in quanto la categoria di inquadramento di cui si lamenta l’erroneità, la sesta, era quella indicata nella dichiarazione presentata e sottoscritta dalla contribuente.

In conclusione, il primo motivo del ricorso va rigettato, mentre vanno accolti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012

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