Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-03-2012, n. 4943 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che con nota del 14/1/2010, il Ministro della Giustizia ha comunicato alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di aver esercitato l’azione disciplinare nei confronti della Dr.ssa D.B.A., che quale giudice in servizio presso il Tribunale di Lecce, aveva omesso di rispettare, nel periodo compreso fra il maggio 2002 ed il novembre 2008, i termini di deposito di 396 sentenze penali, accumulando ritardi superiori ad un anno in 225 casi, a due anni in 59 casi ed a tre anni in 98 casi;

che nel corso dell’istruttoria l’incolpata si è difesa deducendo a sua discolpa la particolare pesantezza del carico di lavoro, le ulteriori difficoltà derivatele da un’operazione chirurgica più due infortuni e la cattiva gestione dell’Ufficio da parte della Presidenza del Tribunale;

che il Procuratore Generale ha, però, ugualmente concluso per il rinvio a giudizio della incolpata, che all’esito della pubblica udienza del 16/9/2011 è stata ritenuta responsabile dell’illecito a lei ascritto in quanto nè le giustificazioni addotte nè la produttività dimostrata potevano bastare a scriminare dei ritardi così gravi come quelli di cui si discuteva;

che la Dr.ssa D.B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la falsa ed errata applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), in quanto il giudice a quo era pervenuto alla sentenza di condanna isolando una dall’altra le varie circostanze giustificatrici che, invece, avrebbe dovuto valutare nel loro insieme perchè quello che contava non erano i singoli eventi, ma il contesto globale in cui il magistrato si era trovato ad operare;

che con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla propria complessiva condizione lavorativa e personale, che ove adeguatamente ponderata avrebbe indubbiamente condotto ad una pronuncia di assoluzione, dato che benchè fosse ancora uditrice, era stata illegittimamente assegnata a funzioni monocratiche, con frequenti applicazioni al Collegio ed alla Corte di appello penale, ricevendo per di più, in una situazione di vero e proprio marasma organizzativo, un carico di processi nettamente superiore a quello dei colleghi, rispetto ai quali era stata perciò costretta a tenere molte più udienze ed a redigere un numero maggiore di provvedimenti pur avendo avuto ripetuti problemi fisici, nonostante i quali si era messa in congedo soltanto per pochi giorni, riprendendo poi a venire in Ufficio persino con le stampelle;

che con il terzo motivo la ricorrente ha ulteriormente dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla capacità giustificatrice delle singole circostanze sopra indicate che, anche da sole, valevano certamente ad escludere ogni sua responsabilità disciplinare;

che il Ministro della Giustizia non ha svolto attività difensiva, mentre il Procuratore Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso;

che con sentenze nn. 18696/18969 del 13/9/2011, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo il quale in caso di mancata allegazione e accertamento di circostanze assolutamente eccezionali, il superamento di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, in quanto la stesura delle decisioni non può di regola durare più del tempo ritenuto sufficiente dalla CEDU per completare l’intero giudizio di cassazione che, oltretutto, non si esaurisce nella mera scritturazione della sentenza, ma comprende anche tutta una serie di ulteriori adempimenti preliminari;

che nel caso in esame la Sezione Disciplinare ha deciso conformemente al predetto principio, in quanto dopo avere accertato l’esistenza di plurimi ritardi ultrannuali, che avevano riguardato quasi quattrocento sentenze ed avevano superato in circa cento casi i tre anni ed in cinquantanove i due, è passata ad esaminare le difese dell’ incolpata, pronunciando condanna all’esito di un ragionamento sinteticamente, ma chiaramente diretto ad affermare che a fronte di ritardi talmente numerosi ed imponenti, le circostanze indicate a discolpa potevano semmai attenuare, ma non certo escludere la responsabilità della Dr.ssa D.B., non essendo seriamente contestabile che se si fosse meglio organizzata (cominciando, evidentemente, con l’accorgimento minimo di privilegiare la redazione dei provvedimentio più "antichi"), quest’ultima sarebbe riuscita se non a normalizzare, quanto meno a ridurre i tempi di deposito, contenendoli in limiti meno vistosi e lesivi del prestigio dell’Ordine Giudiziario, altrimenti esposto all’inaccettabile rischio di offrire la desolante immagine di un’istituzione cui non bastano nemmeno tre anni per spiegare le ragioni delle proprie decisioni;

che trattandosi di valutazione immune da vizi logici e giuridici, il ricorso va di conseguenza rigettato;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite;

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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