Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-03-2012, n. 4942 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte:

quanto segue:

Con atto notificato il 7/2/2011, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in avanti CONI) ha proposto ricorso contro le sentenze in epigrafe indicate, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

L’intimato A.I. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale e depositata memoria da entrambe le parti, la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 13 marzo 2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che con atto depositato il 26/6/2000 nella cancelleria del Tribunale di Roma, A.I. ha sostenuto di aver lavorato dal 1/9/1984 al 30/6/1999 come giornalista del settimanale (OMISSIS), edito dal CONI, che gli aveva per questo corrisposto un compenso di L. 300,000 mensili fino al 1993 e di L. 500.00 mensili da tale data in poi.

Partendo da tale presupposto l’ A. ha pertanto richiesto al giudice adito di voler accertare che fra lui ed il CONI era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando per l’effetto il convenuto al pagamento delle relative differenze, la trattamento di fine rapporto ed al risarcimento del danno da omissione contributiva.

Il CONI si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e, nel merito, l’infondatezza della pretesa avversa, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari.

Con sentenza n. 16097 dell’8/7/2004, il Tribunale ha declinato la giurisdizione per il periodo precedente il 1/7/1998 ed accogliendo nel resto le richieste attrici, ha condannato il resistente al versamento della complessiva somma di Euro 40.408,64.

Il CONI si è gravato al giudice superiore, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera domanda o, comunque, respingerla perchè assolutamente infondata ed, in parte, anche prescritta.

L’ A. si è costituito concludendo per il rigetto dell’appello ed, in via incidentale, per l’accoglimento di tutte le sue richieste.

Con sentenza non definitiva n. 2684/2007, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta del CONI aveva integrato un illecito permanente, che in quanto cessato in epoca successiva al 30/6/1998, radicava la giurisdizione del giudice ordinario sulla intera domanda dell’ A..

Con sentenza definitiva n. 7175/2009, la Corte di appello ha poi richiamato le risultanze istruttorie, sottolineando che le stesse valevano a dimostrare che "nell’ampio arco di tempo in contestazione" l’ A. era stato inserito nella redazione del settimanale (OMISSIS), per il quale aveva curato una rubrica fissa personale, provvedendo inoltre alla chiusura della seconda pagina, all’assegnazione del lavoro ai collaboratori, al controllo ed alla titolazione dei loro "pezzi", alla scelta delle immagini, alla partecipazione ad eventi ad alla realizzazione di altri articoli e servizi per le ed pagine speciali.

Contrariamente a quanto affermato dal CONI, si era perciò trattato di una cooperazione stabile, nel cui espletamento l’appellato si era servito degli strumenti messi a disposizione dalla redazione, aveva dovuto rispettare le indicazioni del capo dell’ufficio ed era stato presente in sede tutti i lunedì, assicurando così un contributo ed una continuità professionale che l’avevano reso "organizzatale in modo strutturale dalla Direzione".

Alla luce di quanto sopra non poteva certamente parlarsi di collaborazione occasionale, ma di attività riconducibile alla figura del collaboratore fisso, per cui doveva conclusivamente affermarsi che dall’1/9/1984 al 30/6/1999 era intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito del quale l’ A. avrebbe avuto diritto all’inquadramento di cui all’art. 2 CNLG ed alla percezione del corrispondente trattamento economico.

Considerato a questo punto che il CONI non aveva adempiuto all’onere, su di esso incombente, di fornire la prova dell’avvenuto pagamento di tutto quanto spettante al dipendente, il cui diritto non si era mai prescritto neppure in parte per mancanza di stabilità del rapporto in concreto instaurato, la Corte di appello ha condannato l’appellante principale al pagamento della complessiva somma di Euro 159.134, 82 più gli accessori e le spese di lite, dichiarando anche il diritto dell’ A. alla integrità della posizione contributiva.

Il CONI ha proposto ricorso per cassazione, insistendo con il primo motivo sul difetto di giurisdizione dell’AGO per il periodo precedente al 30/6/1998, in quanto nel caso di specie non sussistevano gli estremi dell’illecito permanente, essendosi tutt’al più trattato di un semplice inadempimento degli obblighi derivanti, giorno per giorno, dalle prestazioni lavorative dell’ A..

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., n. 4, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, perchè una volta riconosciuta la natura pubblica del rapporto intercorso fra le parti, la Corte di appello avrebbe dovuto applicarne i relativi principi ed, in particolare, quello costantemente affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale la prescrizione decorreva comunque in costanza del rapporto anche se il medesimo avesse avuto carattere provvisorio o temporaneo.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha nuovamente dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello era giunta ad affermare l’esistenza ab origine di un rapporto di lavoro subrodinato nonostante che i documenti prodotti e le deposizioni assunte si riferissero a fatti risalenti, al massimo, all’anno 1988.

L’ A. ha contestato la fondatezza delle predette doglianze, sostenendo in via di ricorso incidentale condizionato che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione su tutto il periodo anche perchè, come sottolineato nel secondo e nel terzo motivo di appello, il rapporto di lavoro in questione aveva riguardato la prestazione di attività giornalistica estranea ai compiti istituzionali del CONI e si era svolto all’interno di una struttura imprenditoriale caratterizzata dall’esistenza di una seppur piccola organizzazione di mezzi e di persone con fini di lucro.

Cominciando con l’esame del primo motivo del ricorso principale, giova rammentare che con sentenza n. 3183 del 2012, queste Sezioni Unite hanno stabilito che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, dev’essere inteso nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizione dell’AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un’identica domanda di giustizia.

Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che anche nel caso di specie l’ A. ha dedotto un unico rapporto, lamentando un solo tipo d’inadempimento che pur non potendo essere ricondotto alla categoria dell’illecito permanente, pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall’epoca degli accadimenti, ma dall’applicazione di un identico principio giuridico valido sia per il periodo precedente che per quello successivo al 30 giugno 1998.

Ne consegue che la decisione della Corte di appello di ritenere la giurisdizione sull’intera domanda risulta comunque conforme al diritto, per cui non può essere cassata, ma soltanto emendata come sopra nella motivazione.

Neppure il secondo motivo può essere accolto, in quanto ciò che conta ai fini della decorrenza o meno della prescrizione in costanza del rapporto non è la qualificazione ad esso attribuita dal giudice all’esito del processo, ma quella con la quale il medesimo è nato e si è svolto nel corso del tempo (v., fra le altre, C. cass. n. 4520 del 2000, 325 del 2002 e 11644 del 2004).

E poichè nel caso di specie tale qualificazione è stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità, ne deriva che bene ha fatto il giudice a quo ad affermare che la prescrizione aveva cominciato a decorrere soltanto dal momento della cessazione del rapporto.

Ugualmente da respingere è, infine, anche il terzo motivo, in quanto la Corte di appello ha evidentemente ritenuto che seppur limitate ad un momento successivo, le risultanze istruttorie fossero comunque capaci d’illuminare l’intero periodo e non soltanto quello da esse più strettamente interessato.

Trattandosi di una valutazione in fatto plausibile e, perciò, non sindacabile da questa Corte, il ricorso del CONI dev’essere rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale dell’ A..

Avuto, però, anche riguardo allo stato della giurisprudenza prima della pronuncia di C. cass. n. 3183 del 2012, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite:

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera domanda attrice, rigetta il ricorso principale ed assorbito l’incidentale, compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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