Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 4502 del 2006 deposito del 03 febbraio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Il Tribunale di Venezia, con Ordinanza del 30-6-05, confermava la legittimità del decreto di perquisizione locale e sequestro probatorio emesso dal P.M. di Venezia in data 7-6-05, nei confronti di C? R?, avente ad oggetto documenti contabili ed altro materiale (libri, registri, ecc.) attinenti ad operazioni commerciali (nel periodo 1998-2000, con riferimento all’ipotesi di reato ex art. 8 D.lg.vo 74/2000.

Il sequestro era stato eseguito presso gli uffici della Ditta Nuova Esa s.r.l. "Eco Servizi Ambienta-li" con sede in Marcon (Ve), ora denominata Nuova Esa s.a.s., facente capo a V? S?.

L’ordinanza poneva in luce gli elementi probatori che giustificavano il decreto di perquisizione e sequestro, costituiti da una specifica denuncia presentata da B? S?; da una informativa del 28-8-2003 n. 32/9 – 2002 del Comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente, da cui si desumeva-no comportamenti fraudolenti della "Nuova Esa", con evasione dell’ecotassa ed operazioni di mero giro-bolla; da una nota del 1 giugno 2005 n. 7252/VER del Nucleo Prov.le della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

G.I.P.; b) nel merito si lamenta che l’oggetto del sequestro probatorio sarebbe stato allargato illegittimamente e genericamente a "quant’altro"(della "Società Nuova Esa") fosse necessario per le finalità investigative.

In via subordinata si assume che andava dicbiarata la prescrizione per i fatti, risalenti al 1998/99.

Il ricorso è infondato.

Non sussiste la nullità del decreto di perquisizione e sequestro lamentato dal ricorrente per pretesa denuncia anonima, perché la denuncia fu presentata da B? S?, già componente del Consiglio di Amministrazione della Re al Service Pronto Intervento Ecologico s.r.l. e, dunque, era perfettamente utilizzabile quale serio indizio di colpevolezza, come ritenuto nell’ordinanza impugnata.

Anche l’altra censura del ricorrente (attinente al-la indeterminatezza delle cose sequestrate, oltre le cinque fatture per operazioni inesistenti) non può essere accolta, perché in relazione ai reati finanziari è possibile pervenire al sequestro della documentazione contabile di una impresa anche in relazione ad anni in cui non è stata concretamente accertata alcuna evasione nella supposizione che l’imprenditore, avendo evaso negli anni precedenti, possa avere proseguito nell’attività illecita (Cass. Sez. III, 3123 del 9-9-1996, Rv. 206410).

Nel caso in esame la perquisizione locale ed il sequestro nei confronti di C? R?, già rappresentante legale della Nuova Esa s.r.l., aveva per oggetto la documentazione contabile ed ogni forma di documentzione utile ai fini delle indagini, per i delitti di cui agli artt. 53 bis L. 22/97, 416 e 483 cod. pen..

La delega affidata all’autorità di polizia dal P.M. non era generica perché individuava il luogo, le ipotesi di reato e l’oggetto (non solo i documenti relativi ad operazioni commerciali attestate da cinque fatture emesse dal 30 giugno 1998 al 31 maggio 1999 nei confronti della Real Service Pronto Intervento Ecologico s.r.l., ma più in generale i documenti contabili, extracontabili e di supporto, libri e registri obbligatori. Il termine "quant’altro", isolato dal ricorrente per dedurre la genericità ed illegittimità del provvedimento cautelare adottato dal P.M., nel contesto in cui è inserito va letto nel senso della estensione del sequestro ad analoghi oggetti, purché commessi a specifiche esigenze investigative di una complessa indagine in materia di traffico illecito di rifiuti e dunque non implica indeterminatezza dell’oggetto. L’ordinanza impugnata ha spiegato in quali elementi di prova si giustifica la misura cautelare, con congrua motivazione, individuando correttamente il fumus dei reati ipotizzati e le correlative esigenze probatorie.

Va ricordato che il sequestro di polizia giudiziaria di cosa pertinente al reato in esecuzione di un provvedimento di perquisizione emesso dal P.M. ed indicante le cose da sequestrare non è soggetto ad una autonoma procedura di convalida (Cass. Sez. II, n. 1711 del 24-4-95, Rv. 201608).

In ogni caso il successivo provvedimento del P.M. datato 27 giugno 2005, vertendo sullo stesso oggetto (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), implicava una conferma del precedente (peraltro non necessaria) e soprattutto consisteva nel rigetto dell’istanza di restituzione avanzata dal S?.

Non si può parlare al riguardo di convalida "tardiva". Solo in via ipotetica l’ordinanza impugnata sostiene che "se del caso" potranno essere fatte valere le eventuali doglianze con atto di op-posizione al G.I.P..

La procedura della misura risulta, dunque, regolare sotto il profilo processuale.

L’ultimo rilievo sollevato dal ricorrente riguarderebbe la pronuncia di prescrizione e giustamente è stato disatteso, perché solo in sede di merito sarà possibile verificare la reale sussistenza dei reati contestati e soprattutto la loro durata (non solo il periodo indicato dalle fatture per operazioni inesistenti ossia 1998/1999, ma anche quello successivo fino al 2004).

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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