Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26/6/2009 la Corte di Assise di Appello di Bari pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise del luogo in data 31-1-2008,con la quale F.P. era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione,previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti perchè responsabile del reato di cui all’art. 61 c.p., nn. 1 e 5, art. 584 c.p. – contestato come segue", per avere, per futili motivi (pretesa violazione del diritto di occupare un’area stradale per la sosta della propria autovettura), con atti diretti a provocargli lesioni personali, o, comunque, a percuoterlo (afferrandolo dal petto, spingendolo indietro per diversi metri, colpendolo al viso con schiaffi e/o pugni e facendolo, infine,rovinare violentemente al suolo), cagionato a C. P., di anni (OMISSIS), lesioni personali (frattura dell’epifasi distale del radio, frattura del calcagno; ematoma subdurale temporoparietale destro) dalle quali in data (OMISSIS) ne derivava la morte. In (OMISSIS).

In particolare, tale sentenza – appellata dal PM., nonchè dal PG. presso la Corte di Appello e dall’imputato-aveva riformato parzialmente – in accoglimento dell’impugnazione proposta dal PG – il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Era stato inoltre rigettato l’appello formulato dall’imputato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo – in via preliminare – che le argomentazioni formulate dalla Corte apparivano assolutamente prive di coerenza logica, e che esse non risultavano avvalorate dall’esito dell’istruttoria dibattimentale,essendo richiamate deposizioni testimoniali interpretate al di là del loro significato ad avviso del ricorrente,onde si riteneva che il giudizio fosse in contrasto con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità,in riferimento all’art. 192 c.p.p..

A riguardo la difesa rilevava i seguenti punti favorevoli all’imputato:

1 – asseriva che il F. non aveva mai posto in essere alcun atto univocamente, e/o consapevolmente diretto a percuotere o ledere la vittima;

2 – Che il predetto non aveva "causalmente "determinato con la propria condotta la morte della vittima, che – diversamente – si era verificata a seguito di caduta accidentale, dopo che l’alterco si era concluso.

3 – In conseguenza la difesa riteneva carenti gli elementi di prova desunti dal dibattimento – in relazione al contestato delitto di cui all’art. 584 c.p., per mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento della morte.

A sostegno di tali rilievi il ricorrente censurava la sentenza per i seguenti vizi di legittimità:

A) – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) rilevava la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 192 c.p.p. – richiamando fl. 3 – 4 – 5 della impugnata sentenza.

A riguardo il ricorrente censurava la valutazione resa in ordine alla deposizione del teste L., che non aveva fornito elementi certi (atteso che la sentenza precisava che egli non era stato in grado di affermare chi dei due contendenti avesse iniziato a colpire l’altro;

inoltre tale teste non era stato in grado di dire se la persona offesa avesse urtato contro un muro).

Sebbene fossero evidenziate tali incertezze,il ricorrente rilevava che tuttavia la Corte – a fl.30 della motivazione – aveva ritenuto comunque che tali carenze non precludessero di ritenere provate le circostanze riferite dal L., che aveva visto l’azione voltandosi indietro mentre camminava. (v. ricorso a fl. 6).

Inoltre la difesa rilevava l’assenza dell’elemento psicologico del reato di omicidio preterintenzionale.(v. fl. 8).

-In secondo luogo rilevava la erronea valutazione della deposizione resa dal teste Co., che la Corte aveva sostanzialmente disatteso,secondo quanto dedotto a fl. 10 del ricorso.

A riguardo il ricorrente rilevava altresì che mancava prova del nesso di causalità tra l’evento(caduta della vittima, che aveva avuto esito letale) e la condotta tenuta dall’imputato.

-2- Con altro motivo il difensore censurava la mancata assunzione di prova decisiva,che la parte aveva richiesto durante il dibattimento ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 2.

Sul punto rilevava che la sentenza a fl. 34 aveva attribuito valore determinante alle dichiarazioni del teste L.,ed aveva tenuto conto della consulenza disposta dal PM trascurando la versione resa dall’imputato e le richieste difensive, essendo stata considerata del tutto superflua la perizia, tenuto conto dell’attendibilità delle dichiarazioni del teste anzidetto,che si ritenevano corroborate da altri riscontri. Le censure difensive a riguardo evidenziavano che era stata avanzata richiesta di rinnovazione del dibattimento in grado di appello, al fine di dimostrare l’estraneità dell’imputato al fatto, data la ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni del teste C..

La difesa richiamava a tutela del diritto alla assunzione della provala disposizione enunciata dall’art. 606 c.p.p., lett. d), a seguito della L. n. 46 del 2006, con riferimento all’art. 495 c.p.p., comma 2.

Inoltre rilevava che la richiesta di perizia medico-legale avrebbe permesso di escludere la sussistenza del reato, e che tale richiesta non era stata presa in considerazione dalla Corte.(v. fl. 16-17 dei motivi).

Infine osservava che la Corte aveva dimenticato di menzionare le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del PM,secondo il quale non si erano rilevati effetti traumatici o esiti di un’azione traumatica diretta realizzata da terzi.(v. quanto la difesa evidenzia a fl. 18).

In base a tali rilievi il ricorrente riteneva essersi verificato il richiamato vizio di legittimità per mancata assunzione di una prova decisiva.

Concludeva quindi chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento.

Il primo motivo che deduce vizio inerente alla violazione dell’art. 192 c.p.p., si rivela infatti infondato,atteso che la Corte territoriale ha valutato in modo del tutto esauriente le modalità del fatto e la condotta tenuta dall’imputato, desumendola coerentemente dalle chiare risultanze di prova testimoniale, puntualmente descritte. Nè emerge che la difesa avesse rappresentato innanzi al giudice di appello elementi ulteriori oggettivamente desunti dagli attirali da rendere dubbia l’ascrivibilità della condotta contestata all’odierno imputato.

Quanto alla mancata assunzione di prova decisiva, si evidenzia che tale motivo è privo di fondamento.

Infatti, secondo giurisprudenza di questa Corte resta esclusa la possibilità di attribuire alla perizia il valore di prova decisiva:

V. in tal senso: Cass. Sez. 1 – 13 settembre 1994,n. 9788, Jahrni- " L’art. 495 c.p.p., comma 2 sancisce il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove da lui dedotte "a discarico" sui fatti costituenti oggetto della prova "a carico"; il diritto alla controprova tuttavia,non può avere ad oggetto l’espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e,come tale,non classificabile nè "a carico" nè "a discarico" dell’accusato, oltrechè sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione,è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l’accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva"la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d). "V. conforme Sez. 1, 15-12-1997, n. 11538, Geremia – RV209137 – V. altresì Sez. 5 – sentenza n. 12027 del 21.10.99 – rv214873 – nonchè Sez. 6, 4.4.2003 n. 17629, Zandri – RV – 226809.

Tali rilievi valgono a rivelare l’infondatezza del gravame,restando inammissibili le ulteriori argomentazioni difensive circa le discrasie tra deposizioni testimoniali o la illogicità e contraddittorietà della motivazione, perchè trattasi di censure articolate in fiacche tendono alla diversa interazione delle risultanze processuali,esaurientemente trattate dai Giudici di merito,onde non traspare dal contenuto delle doglianze difensive alcun riferimento a fatti o dati oggettivi favorevoli all’imputato che la Corte territoriale abbia omesso di sottoporre a valutazione.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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