Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 6057 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza n. 17406/10 il Tar per la Campania ha accolto il ricorso proposto da Fiore M. Lion e E. F. D. P. M. per l’esecuzione della precedente sentenza del Tar di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture sulla istanza diretta ad ottenere l’assegnazione degli alloggi della società cooperativa M. F.;

Rilevato che con la stessa sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum di A. R.;

Rilevato che A. R. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, sostenendo di essere legittimato a contestare l’assegnazione degli alloggi alle ricorrenti di primo grado, quale primo degli aspiranti soci della cooperativa e deducendo di aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso altri atti relativi all’assegnazione degli alloggi alle appellate e che la pronuncia resa in sede di ottemperanza dà (erroneamente) per presupposto il già avvenuto accertamento del diritto all’assegnazione (accertamento che, invece, manca nella decisione resa sul ricorso avverso il silenzio);

Rilevato che non si deve tenere conto di memorie e atti depositati dalle parti nelle date del 7.11.11. e del 10.11.11, in quanto i giudizi in materia di ottemperanza sono assoggettati al rito camerale, per il quale l’art. 87, comma 3, prevede l’applicazione dei termini del processo ordinario dimezzati (per tali giudizi è, quindi, consentita la produzione di documenti fino a 20 giorni liberi prima della camera di consiglio, la produzione di memorie fino a 15 giorni liberi prima della camera di consiglio e di repliche scritte fino a 10 giorni liberi prima della camera di consiglio);

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto, in quanto:

a) anche volendo riconoscere al sig. R. la qualità di soggetto legittimato ad opporsi all’assegnazione degli alloggi in favore delle parti appellate, si osserva che la sua legittimazione non si estende alla contestazione della necessità di concludere il procedimento iniziato con le istanze di assegnazione;

b) con la sentenza n. 21091/08 il Tar si è limitato a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla predetta istanza e con la successiva sentenza, qui impugnata, è stato ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla citata decisione, essendo il contenuto di tali pronunce limitato alla necessità di portare a conclusione il procedimento, senza alcun accertamento della sussistenza del diritto all’assegnazione (il riferimento nella sentenza impugnata al mancato adempimento della stipula dei contratti di mutuo con assegnazione in proprietà degli alloggi va inteso come constatazione della mancata completa definizione del procedimento, non essendo a tal fine sufficiente l’atto del commissario ad acta di declaratoria del diritto all’assegnazione degli alloggi);

c) di conseguenza, le contestazioni relative alla sussistenza dei presupposti per l’assegnazioni degli alloggi alle parti appellate non possono essere introdotte dall’appellante in questa sede, come dimostra il fatto che lo stesso sig. R. ha proposto ricorso straordinario avverso il nulla osta per l’assegnazione definitiva degli alloggi (la decisione sul ricorso straordinario non assume carattere pregiudiziale rispetto al presente giudizio, né potrebbe assumerlo secondo quanto ritenuto da Cass, Sez. un., n. 11964/2011);

Ritenuto che alla soccombenza seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo, ricorrendo i presupposti per la compensazione delle spese con il Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore delle ricorrenti di primo grado, compensando le spese con il Ministero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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