Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2012, n. 5107 Provvedimenti riguardo ai figli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto con motivazione semplificata, che:

– con sentenza dell’11.11-13.12.2005, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta (nel 2003) da G. I., ha determinato,con decorrenza dalla domanda, il contributo a lei dovuto da M.G. per il mantenimento della figlia minorenne delle parti G., nell’importo di Euro 2.000,00 mensili, annualmente aggiornabile, integrato dal 50% delle concordate spese mediche, scolastiche e straordinarie di pertinenza della minore con sentenza del 12.06- 10.10.2007, la Corte di appello di Roma, accogliendo nei precisati sensi l’appello proposto dal M., ha ridotto ad Euro 1.300,00 mensili l’apporto in denaro da questi mensilmente dovuto, confermando nel resto l’impugnata sentenza del Tribunale e compensando interamente le spese del gravame – la Corte territoriale ha rilevato e ritenuto:

che preliminarmente doveva disporsi lo stralcio sia della documentazione depositata dall’appellante all’udienza del 25.1.2007, fissata per la precisazione delle conclusioni, alla cui acquisizione si era opposta l’appellata, e sia di quella depositata da entrambe le parti unitamente alle memorie conclusionali, trattandosi di produzioni tardive ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio che quanto al controverso profilo, inerente alla quantificazione del contributo di mantenimento della minore, occorreva rilevare:

a) relativamente al M. che dalla documentazione fiscale da lui prodotta nel primo grado di giudizio risultava che aveva percepito un reddito annuo lordo, comprensivo del reddito derivante dalla sua attività di medico ospedaliere, dei compensi per l’attività professionale privata e delle rendite immobiliari, pari nel 2000 a L. 234.528.000, sul quale era stata applicata un’imposta netta di L. 88.250.000, nel 2001 a L. 263.788.000, con imposta netta di L. 97.405.000, nel 2002 ad Euro 128.904,00, con imposta netta di Euro 47.346,00, nel 2003 ad Euro 114.482.00, con imposta netta di Euro 40.040,00, e nel 2004 ad Euro 118.124,00 con imposta netta di Euro 42.709,00;

b) relativamente invece alla I.:

1) che dalla incompleta documentazione in atti era stato possibile soltanto evincere che ella nel 1999 godeva di un reddito fisso da lavoro dipendente pari a circa L. 27.500.00 nette annue, che nel 2001 aveva percepito dall’American Hospital s.p.a. un reddito da lavoro dipendente di circa nette L. 6.845.407 e nel 2002 di Euro 24,50 dalla medesima società e/circa Euro 9.400,00 da vari sostituti d’imposta per "prestazioni occasionali". 2) che la stessa non aveva ottemperato all’invito a depositare la documentazione fiscale relativa ai redditi dell’ultimo triennio, rivolto dal GI alle parti con l’ordinanza del 16.2.04, e che la documentazione da lei prodotta non era stata integrata da mezzi di prova idonei a farla ritenere esaustiva, giacchè per il 2003 nulla era stato prodotto e neppure dedotto; per il 2004 il poco credibile assunto della totale assenza di reddito non era stato accompagnato da alcun mezzo di prova e neppure da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, cioè resa con l’assunzione delle responsabilità che accompagnano tale forma di auto certificazione che le risultanze processuali dimostravano una netta sperequazione tra le capacità di reddito di ciascuno dei genitori della minore, potendo l’uno contare sul costante e consistente reddito fisso di medico ospedaliero e sui proventi, variabili ma anch’essi mediamente costanti e consistenti, della sua qualificata attività professionale privata, e l’altra soltanto sui proventi dell’attività di estetista che aveva dichiarato di esercitare attualmente in privato che quanto poi all’entità del reddito attuale della I., la stessa aveva dedotto che, sebbene saltuari, proprio i guadagni della sua attività di estetista le avevano consentito di norma, di provvedere al pagamento della rata mensile, pari a circa Euro 1.600,00, del mutuo acceso nell’agosto 2006 per l’acquisto di un appartamento, e che poteva contare, in caso di insufficienza delle sue entrate, sull’aiuto economico dei genitori e della sorella che aveva prestato fideiussione che sulla base delle precedenti considerazioni e valutati la maggiore capacità economica del M., il diritto della minore ad essere allevata con tutti gli agi che ne potevano derivare, i compiti materni di accudimento della figlia ed il gravoso onere economico assunto dall’appellata per fare fronte alle indifferibili esigenze abitative sue e dei suoi due figli minori, doveva essere posto a carico del primo un contributo economico stimabile nella misura di Euro 1.300,00 mensili, importo ben più consistente di quello offerto dall’obbligato (Euro 500,00 o 750,00 mensili) ma inferiore a quello determinato dal primo giudice, palesatosi eccessivo con riguardo ai costi che, secondo dati di esperienza comune, poteva comportare il mantenimento di una bimba di sette anni.

Avverso questa sentenza notificata il 19.11.2007, la I. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria e notificato il 21.01.2008 al M., che ha resistito con controricorso notificato il 26.02.2008 e depositato memoria. con istanza depositata il 1. 12,2011, la I. ha instato per la fissazione dell’udienza pubblica;

a sostegno del ricorso I. denunzia " Violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., degli art. 113, 115 e 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deciso della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis:

"1. il Giudice per determinare correttamente l’assegno di mantenimento per il minore deve considerare congiuntamente i seguenti criteri:

1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore". 2. viola l’art. 155 c.c. il Giudice che ometta una completa valutazione degli elementi previsti nella disposizione in esame per la determinazione dell’assegno di mantenimento." – il motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., giacchè, quanto alla denunciata violazione di legge, il quesito di diritto è privo di qualsiasi specificità rispetto alle controverse questioni ed illegittimamente si risolve nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio (cfr, tra le numerose altre, cass n. del 2009; n. 17108 del 2007) che non conduce ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie (in tema, cfr cass n. 1682 del 2007), mentre con riguardo all’ulteriore censura di vizi motivazionali difetta del momento di sintesi dei prospettati rilievi, attraverso cui potere cogliere la fondatezza delle censure (cfr., tra le altre, cass SU n. 16528 del 2008; n 20603 del 2007);

– conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la I. a rimborsare al M. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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