Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli, sostanzialmente confermando (salvo riduzione della pena pecuniaria, per ricondurla nei limiti della legalità) la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto B. S.U. responsabile del delitto di furto aggravato di un’autovettura.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di inosservanza del principio di correlazione tra contestazione e condanna, sostenendo di essere stato condannato dal tribunale a titolo di ricettazione, sebbene l’imputazione gli ascrivesse il reato di furto aggravato.

Col secondo motivo denuncia violazione del principio di legalità e di tassatività della pena, per avere la Corte d’Appello tenuto ferma la pena detentiva applicatagli per la ricettazione, pur avendo qualificato il fatto come furto aggravato.

Il ricorso è privo di fondamento.

La sentenza di primo grado non ha minimamente acceduto a una qualificazione del fatto diversa da quella di furto aggravato, corrispondente all’editto accusatolo formalizzato nel capo d’imputazione; ne sono prova i diversi passaggi motivazionali, opportunamente evidenziati dal giudice di appello, nei quali è affermata la penale responsabilità del B. per il reato ascrittogli in conformità al capo d’imputazione. E non reca un efficace argomento in contrario il fatto che nella motivazione del Tribunale si legga fra l’altro che "gli elementi acquisiti non consentono di ritenere con certezza che il B. si sia addossato la responsabilità del furto essendone invece il ricettatore":

giacchè la locuzione adottata, lungi dal tradursi nella qualificazione dell’imputato quale "ricettatore", esprime proprio il concetto opposto là dove precisa che gli elementi acquisiti non consentono quella conclusione.

Il fatto che la pena pecuniaria assunta a base del trattamento sanzionatorio abbia valicato il massimo previsto dalla legge per il delitto di furto aggravato non può certamente influire sulla qualificazione del fatto-reato; correttamente, del resto, la Corte d’Appello ha provveduto a rimuovere il vizio, riducendo ad Euro 500,00 l’ammontare della multa.

A conclusione di quanto fin qui osservato deve escludersi che il giudice di prima istanza sia incorso nell’inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna. Del pari deve escludersi qualsiasi vizio giuridico nella conferma, da parte della Corte d’Appello, della pena detentiva irrogata al B.; questa, infatti, è stata determinata nel rispetto dei limiti legali stabiliti per il delitto di furto aggravato e non è stata investita nel quantum dai motivi di appello: onde neppure si richiedeva un’espressa motivazione sul punto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *