Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 6055 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti, alle quali è stata anche fatta presente l’avvenuta pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 6012/2011, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione di terzo proposto dal Ceraso avverso la stessa sentenza del Consiglio di Stato, di cui oggi si chiede la revocazione (le parti hanno dichiarato di aver letto la sentenza n. 6012/11);

Rilevato che P. A. C. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 4607/11, con cui, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da G. V. e litisconsorti, è stata riformata la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 524 del 2011 ed è stato direttamente corretto il risultato delle elezioni disponendo le seguenti sostituzioni: " è proclamato eletto Sindaco del Comune di Tropea il signor G. V., con voti 2279, in luogo del signor A. R., che ha riportato voti 2278; sono proclamati eletti consiglieri comunali del Comune di Tropea per la lista n.1, oltre ai signori R. S., M. S., M. L., G. D. V., i signori V. P., S. M., M. P., G. L. S., S. C., L. R., F. A.; è proclamato eletto per la lista n.2, quale candidato Sindaco, il signor A. R., oltre ai signori G. R., L. P., A. V. detto Nino, F. A. A.; è annullata, quanto alla lista n.2, la proclamazione a consiglieri dei signori R. L., A. S. detto T., G. D. V., C. S., S. D., P. A. C., F. P. detto Franco;

Ritenuto che il ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto nel ricorso non è stato proposto alcun motivo di revocazione e non è presente alcun riferimento alle ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., essendo in sostanza stato chiesto un nuovo esame delle questioni di diritto già risolte con la sentenza n. 4607/11;

Ritenuto di dover, per completezza, rilevare che:

a) la questione della asserita mancata notificazione dell’appello incidentale, poi accolto con la sentenza di cui si chiede la revocazione, non è stata proposta come motivo di revocazione e, comunque, risulta già essere stata risolta tra le parti con la sentenza di questa Sezione n. 6012/11, con cui è stato rilevato che i documenti prodotti in giudizio sono idonei a far presumere l’avvenuta ricezione della notificazione dell’appello incidentale;

b) la questione della dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale e dell’asserito conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza del TAR concernente l’ordine di rinnovo delle operazioni elettorali nelle sezioni 3 e 4, costituisce questione di diritto, che, comunque, è stata anche risolta tra le parti dalla sentenza n. 6012/11, alla cui motivazione si rinvia;

c) le considerazioni sub b) valgono anche per la questione della validità delle schede recanti la preferenza per il candidato Sammartino, dovendosi solo aggiungere – rispetto a quanto indicato nella sentenza n. 6012/11 – che il principio applicato dal Consiglio di Stato (irrilevanza di piccoli errori nell’esprimere la preferenza per il candidato Sammartino) si applica non solo nel caso dell’espressione "S.MARTINO", ma anche in quello dell’altrettanto non rilevante indicazione "SMARTINO", non sussistendo, quindi, anche sotto tale profilo, alcun errore di fatto;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione e che alla soccombenza seguono le spese nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., in favore del comune di Troppa e di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., in favore delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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