Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37335 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 febbraio 2010 il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto T.A. responsabile dei delitti di ingiuria in danno di P.L. e di lesione volontaria in danno di M.P. e C.L., unificati dal vincolo della continuazione; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.

Ha ritenuto il giudicante che la prova dei commessi reati risiedesse nelle deposizioni delle persone offese, rivelatesi circostanziate, intrinsecamente credibili e corroborate, per di più, dalle deposizioni dei testi e dall’ammissione stessa dell’imputato di avere avuto un alterco con le parti civili, sia pur adducendo a scusante la provocazione (ritenuta, invece, insussistente).

Ha proposto ricorso per cassazione il T., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di valida querela;

sostiene non potersi considerare validamente proposta la querela di C.L. e P.L., per essere mancata una effettiva identificazione di costoro da parte del pubblico ufficiale, essendosi costui limitato a recepire la dichiarazione di altro querelante, M.P., resosi verbalmente garante della loro identità;

a confutazione della motivazione addotta dal Tribunale, col rilevare la validità della querela anche in caso di mancata identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale, adduce che nel presente caso l’identità dei querelanti è rimasta tutt’altro che certa.

Col secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, lamentando che li giudice di appello abbia omesso di rispondere alle censure riguardanti l’omessa valorizzazione della deposizione testimoniale resa da Co.Fa., in contraddizione con quelle delle persone offese.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Bene ha giudicato il Tribunale nel ravvisare la piena validità delle querele proposte dal C. e dalla P., alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera invalidità dell’atto allorchè risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. In proposito va ricordato che la certezza circa l’identità del proponente può essere raggiunta anche in virtù della sua costituzione di parte civile.

La censura riguardante la ricostruzione del fatto rasenta la soglia dell’inammissibilità, traducendosi nella proposta di una rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede di merito.

Esaminandola sotto l’unico profilo consentito dai limiti del giudizio di legittimità, non può negarsi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale dia pienamente conto delle ragioni della decisione adottata, nel rispetto dei canoni della logica; essa, infatti, muove dal considerare che la versione delle persone offese, in sè intrinsecamente attendibile, ha trovato un sostanziale riscontro non soltanto nelle deposizioni testimoniali, ma nelle ammissioni stesse dell’imputato, il quale ha vanamente addotto a scusante una pretesa – ma esclusa dal giudicante – provocazione. L’impianto argomentativo così sviluppato sorregge adeguatamente la decisione assunta, non potendosi intendere l’obbligo di motivazione esteso fino alla analitica confutazione di tutte le argomentazioni addotte dalla difesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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