Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 6054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da P. Innovazione avverso gli atti con cui il comune di Rocca Susella ha dichiarato la nullità dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di regimazione delle acque meteroriche e consolidamento del centro abitato di Chiusani e per il risarcimento del danno;

Rilevato che avverso tale sentenza è stato proposto appello principale da parte di P. Innovazione e appello incidentale da parte del comune, che ha contestato la sussistenza della giurisdizione del g.a.;

Rilevato che il comune ha anche eccepito la tardività del deposito dell’appello incidentale;

Ritenuto che la questione della tempestività del deposito dell’appello principale assume carattere prioritario rispetto alla questione di giurisdizione, oggetto dell’appello incidentale, considerato che la giurisprudenza ha chiarito che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato subordinatamente alle questioni pregiudiziali di rito, rilevabili d’ufficio (Cassazione civile, sez. un., 6 marzo 2009, n. 5456, secondo cui appunto il ricorso incidentale, avente ad oggetto una questione di giurisdizione, va esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, che sussiste unicamente nell’ipotesi di ammissibilità e fondatezza del ricorso principale);

Ritenuto che il ricorso in appello principale deve essere dichiarato irricevibile per il tardivo deposito dello stesso, in quanto:

a) al giudizio in esame si applica il rito abbreviato di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., trattandosi di controversia relativa ad una procedura di affidamento di un incarico di progettazione e rientrando nel rito speciale non solo le contestazioni mosse agli atti di aggiudicazione, ma anche quelle che riguardano ogni atto collegato con l’affidamento dell’incarico;

b) nel rito abbreviato il termine (dimezzato) per il deposito dell’appello è di 15 giorni e tale termine non è stato rispettato dall’appellante, che ha notificato il ricorso in data 14.9.2011 e lo ha poi (tardivamente) depositato il 13.10.2011;

c) in primo grado il Tar ha applicato il rito abbreviato, come dimostra la pubblicazione del dispositivo della sentenza (disp. n. 1517/11);

d) non sussiste alcun motivo per concedere l’invocato errore scusabile, non essendovi contrasti sull’individuazione del termine o sulla assoggettabilità della controversia al rito abbreviato;

Ritenuto che l’irricevibilità dell’appello principale comporta, per le ragioni già esposte, l’improcedibilità dell’appello incidentale, che verte sulla questione di giurisdizione.

Ritenuto, infine, che alla soccombenza seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara irricevibile il ricorso in appello principale indicato in epigrafe e dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.

Condanna l’appellante principale alla rifusione, in favore del comune appellato, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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