Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n . 37334 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 novembre 2009 il Tribunale di Novara in composizione monocratica, riformando su appello della parte civile la pronuncia assolutoria emessa dal locale giudice di pace, ha dichiarato F.G. colpevole del delitto di ingiuria in danno di C.F., condannandolo alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ha ritenuto il giudice di appello che la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, secondo cui esso C. era stato vittima in due occasioni di aggressione verbale – e nel primo caso anche fisica – da parte del F., fosse attendibile e sufficiente a provare la responsabilità dell’imputato; ed ha considerato, altresì, che il convincimento espresso dal giudice di pace circa la reciprocità delle offese fosse il frutto di un soggettivo giudizio di verosimiglianza, privo di qualsiasi sostegno probatorio ed estraneo alle affermazioni stesse dell’imputato.

Ha proposto ricorso per cassazione il F., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente eccepisce l’illegittimità della condanna penale emessa nei suoi confronti dal giudice di appello, in assenza di un’impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, non potendosi riconoscere all’appello della parte civile alcuna efficacia al di fuori della sfera meramente civilistica.

Col secondo motivo, articolato in tre censure, il ricorrente si duole che nel contrasto fra le opposte versioni ricostruttive del fatto, aventi pari dignità sul versante civilistico, sia stata privilegiata quella del C. con motivazione che critica sotto più profili; deduce carenza motivazionale in ordine all’esclusione della reciprocità delle offese; sostiene la fondatezza dell’appello incidentale con cui aveva chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di difesa.

Vi è agli atti una memoria depositata nell’interesse del C., con la quale si chiede il rigetto del ricorso limitatamente agli aspetti civilistici.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il giudice di secondo grado, investito dell’appello proposto dalla sola parte civile e non anche dal pubblico ministero, non aveva alcun potere di riformare la sentenza nelle sue statuizioni penali, dovendo egli accertare la responsabilità dell’imputato ai soli fini delle determinazioni riguardanti il fondamento dell’azione risarcitoria proposta dalla parte civile; tanto è a dirsi a seguito dell’abrogazione – ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 9 – dell’art. 577 c.p.p., a norma del quale era in precedenza consentito alla parte civile di proporre impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

Poichè l’appello della parte civile, proposto ben dopo l’abrogazione della norma citata, non ha minimamente investito il profilo penalistico della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di pace, l’essere il Tribunale addivenuto all’applicazione della sanzione penale integra una violazione di legge che rende necessario l’annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata.

Privo di fondamento, invece, è il secondo motivo.

Il Tribunale di Novara, in ciò aderendo al convincimento espresso nella sentenza di primo grado, ha fondato la propria ricostruzione dei fatti sulla deposizione del C., che aveva riferito di essere stato insultato dal F. in due distinte occasioni, a seguito di dissapori inerenti ai rapporti di vicinato. L’attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa, di cui si riconosca l’attendibilità intrinseca, è perfettamente legittima anche quando la residua potestas iudicandi del giudice penale sia limitata alla sola cognizione degli effetti civili, non potendosi in tal caso innestare nel giudizio penale la regola, propria esclusivamente del contenzioso civile, che mette sullo stesso piano il valore probatorio delle affermazioni dei due contendenti, riconoscendo efficacia soltanto a quelle rilasciate contra se:

giacchè così operando si darebbe luogo ad una inaccettabile contaminazione fra sistemi processuali totalmente difformi e ispirati a principi diversi.

Il deliberato del giudice di appello diverge dalle determinazioni assunte da quello di primo grado là dove esclude che l’ipotesi della reciprocità delle offese abbia trovato conforto nelle emergenze probatorie; osserva, infatti, il Tribunale essersi trattato di una mera congettura del giudice di pace, basata su un giudizio di astratta plausibilità connesso all’appartenenza alla classe contadina di entrambi i soggetti coinvolti, ma non sorretta da alcun dato processuale obiettivamente constatabile.

Anche su tale punto la motivazione è giuridicamente corretta e si sottrae a critica dal punto di vista della consequenzialità logica:

il che è quanto basta a privare di fondamento il gravame qui proposto, alla stregua del noto principio secondo cui non compete alla Corte di Cassazione stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma soltanto verificare se il discorso giustificativo sia compatibile col senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 2 dicembre 2003 n. 4842).

Da ultimo corre l’obbligo di osservare che il rigetto dell’appello incidentale dell’imputato, riguardante il governo delle spese fra esso e la parte civile in relazione alla pronuncia assolutoria di primo grado, è del tutto legittimo alla stregua del risultato processuale avutosi nel processo di appello; la soccombenza, infatti, va riguardata con riferimento all’esito complessivo del giudizio, sicchè la disposta condanna del F. al risarcimento dei danni, scaturita dalla pronuncia di secondo grado, comporta la sua soccombenza nei confronti della parte civile con ogni conseguenza ai fini dell’onere delle spese.

Per le stesse ragioni l’imputato ricorrente va condannato a rifondere alla parte civile le ulteriori spese da questa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata nella somma di Euro 1.339,00, comprensiva di Euro 1.100,00 per onorari, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.339,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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