Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 859 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con bando pubblicato all’Albo pretorio del Comune di San Giuseppe Iato nel mese di dicembre 2005, il Dirigente del settore economico-finanziario indiceva una selezione interna per la progressione verticale per la copertura di n. 3 posti di specialista di vigilanza, cat. D1, per titoli e prova selettiva.

Il sig. Gi.Or., dipendente a tempo indeterminato del predetto Comune, partecipava alla selezione.

Nel giorno fissato per lo svolgimento delle prove (19 gennaio 2006), all’atto della consegna delle dispense contenenti i test attitudinali, i dipendenti del Centro Pro.Te.O.S. (incaricati di espletare la procedura selettiva in forza di convenzione sottoscritta con il Comune il 9 gennaio 2006) distribuivano un elenco di istruzioni per l’espletamento della prova, definito "regolamento".

Espletata la selezione, all’atto dell’affissione della graduatoria di merito, il sig. Or. apprendeva dell’intervenuta valutazione positiva del proprio elaborato, ma di essere stato al contempo escluso dalla procedura selettiva per "violazione dell’art. 10, cap. 7, del regolamento".

I "vizi di procedura" sarebbero consistiti nell’assenza della sigla in tutte le pagine dell’elaborato e nella prima pagina relativa all’elenco delle risposte.

Per effetto di quella che era definita "esclusione dalla prova per test", al sig. Or. non erano attribuiti i 15 punti riportati nella prova selettiva, con la conseguenza che il medesimo si collocava in graduatoria in posizione non utile (quinto posto).

Dopo avere invitato, senza esito, il Comune a ritirare e ad annullare il provvedimento di esclusione, il sig. Or. impugnava il provvedimento stesso davanti T.A.R. Sicilia, sede di Palermo.

2) Con sentenza n. 857 del 2 luglio 2008, il giudice adito respingeva il ricorso.

A suo avviso, doveva escludersi che vi fosse stato un immotivato aggravamento del procedimento, posto che le prescrizioni imposte ai concorrenti apparivano finalizzate a rendere il più trasparente possibile la procedura selettiva.

Inoltre, era legittimo che fosse stato riservato alla Commissione il compito di individuare ulteriori prescrizioni al fine esclusivo di rispettare i principi di trasparenza delle operazioni, di genuinità delle prove e di correttezza degli adempimenti. Anzi, il ricorso a un soggetto esterno all’Amministrazione, incaricato appositamente di sovraintendere alle procedure e che svolge professionalmente tale attività, garantiva una maggiore esperienza e competenza nel presidiare all’espletamento dei compiti finalizzati a portare a termine una procedura corretta.

3) Il sig. Or. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resiste all’appello il Comune di San Giuseppe Iato.

4) Alla pubblica udienza del 7 aprile 2001, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5) L’appello è fondato.

In particolare, va accolto il secondo motivo di appello con il quale è stata reiterata la censura, proposta nel ricorso originario, di illegittimità dell’integrazione della lex specialis del concorso attraverso un atto (il c.d. regolamento) reso noto soltanto durante l’espletamento delle prove e del quale non era stata garantita la conoscenza legale.

Costituisce, invero, giurisprudenza pacifica che la Commissione giudicatrice di un concorso per posti di pubblico impiego deve rispettare le prescrizioni previste dal bando, anche in caso di illegittimità delle stesse, né può modificare, nel corso della procedura, i criteri prestabiliti (cfr. questo Consiglio, 28 settembre 1998, n. 534).

Più di recente, si è ribadito il principio che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un concorso per l’assegnazione di posti di pubblico impiego sono sindacabili sotto il profilo della illogicità e della manifesta incongruenza, che è ravvisabile nell’ipotesi in cui essa formuli domande o tempi che sono estranei alle materie previste nel bando (cfr. C.d.S., Sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 774).

Va, quindi, escluso che la Commissione esaminatrice e, in genere, qualunque soggetto estraneo all’Amministrazione possano modificare il bando, inserendo criteri e modalità procedurali non previsti dal bando stesso o anche inserendo specificazioni di criteri che non trovino fondamento nel bando stesso.

La fondatezza del motivo di appello in esame consente di assorbire ogni altra censura in quanto ininfluente ai fini della decisione.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dall’appellante.

Circa le spese e gli altri oneri processuali del doppio grado di giudizio, gli stessi sono posti a carico del Comune di San Giuseppe Jato e sono liquidati a favore dell’appellante nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello proposto da Or.Gi. e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dall’appellante.

Condanna il Comune di San Giuseppe Jato al pagamento a favore dell’appellante delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 (settemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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