Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37333 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6 luglio 2009 il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, in esito al giudizio abbreviato, ha assolto C.F., Ca.Ma. e S. W.M. dall’Imputazione di lesione volontaria gravissima in danno di B.R..

Secondo l’accusa i tre imputati, medici del reparto di neurochirurgia dell’ospedale civile S. Annunziata di Sassari, avevano sottoposto la B. a un intervento di asportazione di un meningioma della piccola ala dello sfenoide, dal quale era derivato il coma, in assenza di un valido consenso della paziente.

Ha ritenuto il giudicante che il consenso, in realtà, fosse stato dato a seguito di una corretta informativa sulla difficoltà e sui rischi dell’intervento; e ha osservato, in aggiunta, che anche in mancanza del consenso informato mai sarebbe configurabile una responsabilità penale a titolo di dolo, non essendo certamente voluto dai sanitari l’esito infausto dell’intervento.

Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il P.M. ricorrente contesta che, alla stregua degli elementi fattuali recepiti nella sentenza, possa ritenersi validamente intervenuto il consenso della paziente.

Col secondo motivo contrasta la tesi giuridica secondo cui la volontarietà dell’evento lesivo dovrebbe essere riguardata con riferimento allo stato di coma conseguito al trattamento operatorio;

osserva in proposito che l’intervento chirurgico in sè da luogo a una menomazione funzionale dell’organismo, tale da integrare il delitto di lesione volontaria, se non giustificato dal consenso del paziente.

Motivi della decisione

Il pubblico ministero ha inteso proporre, come espressamente affermato in limine, il ricorso immediato per cassazione di cui all’art. 569 c.p.p..

Va subito rilevato, peraltro, che il primo dei due motivi su cui l’impugnazione ambisce a fondarsi prospetta un errore in iudicando nel quale sarebbe incorso il G.U.P. per aver ravvisato la prestazione di un valido consenso della B. al trattamento chirurgico: consenso che sarebbe, invece, mancante alla stregua dei fatti accertati e descritti dal medesimo giudice, là dove nella sentenza sono esposti i dati probatori acquisiti al procedimento. L’assunto del ricorrente, pertanto, si traduce in una censura – sotto il profilo della contraddittorietà – alla motivazione posta a base del deliberato.

Il terzo comma del già citato art. 569 c.p.p. limita la facoltà delle parti di proporre il ricorso per saltum, escludendone l’esercizio nei casi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) e precisando che, al verificarsi di tale ipotesi, il ricorso si converte in appello.

Non resta perciò a questa Corte che dare corso alla prescritta conversione del gravame e disporre la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice competente per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Cagliari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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