Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 858 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il sig. Fa.Ga. impugnava innanzi al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, gli atti di diniego di concessione edilizia in sanatoria, prot. n. 37106 e 37102, adottati dal Comune di Bagheria il 4 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, il primo piano (composto di due elevazioni fuori terra) di un immobile sito nella via F.P. Perez n. 22 (oggi via Sant’Isidoro Monte n. 1) e il monovano posto al piano seminterrato adiacente al summenzionato immobile.

Con atto per motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione al diniego di concessione in sanatoria del 2 novembre 2006 (relativa all’unità immobiliare sita al piano terra) e all’ordinanza di demolizione del 5 dicembre 2006 (relativa alle unità immobiliari site al piano terra e al seminterrato).

2) Con sentenza n. 1120 del 12 aprile 2007, il giudice adito respingeva il ricorso.

2.1) Con riferimento al primo motivo di censura, il T.A.R. osservava che dal verbale redatto dai vigili urbani del 17 marzo 1986 era emersa l’esistenza della struttura portante e del solaio di copertura, ma non anche della tamponatura esterna, sicché mancava il presupposto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

2.2) Quanto al secondo motivo di censura, il T.A.R. sosteneva che correttamente era stata rigettata l’istanza di sanatoria, posto che i manufatti realizzati ricadevano all’interno della fascia di inedificabilità per la quale non è ammessa la sanatoria edilizia.

2.3) Il T.A.R. respingeva, infine, il terzo motivo di censura, osservando che, ai sensi del sedicesimo comma dell’art. 26 L.R. n. 37/1985, il silenzio assenso non opera nei casi di insanabilità di cui al decimo comma dell’art. 23 della stessa legge, e, quindi, come avvenuto nella fattispecie in esame, nei casi di costruzione realizzate in violazione del divieto di edificabilità di cui all’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976.

3) Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

4) Resiste al ricorso il Comune di Bagheria.

5) Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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