Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37332 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Ancona, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Pesaro, ha riconosciuto Z.O.B. responsabile del delitto di furto pluriaggravato continuato di denaro e preziosi ai danni di F. K., presso la quale aveva svolto attività di collaborazione domestica; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’Individuazione dell’imputata quale responsabile dei furti era dipesa dalla marcatura di due banconote, poste dalla F. in un suo portafogli e successivamente trovate in possesso della O. quando la stessa era stata accompagnata presso il comando dei vigili urbani.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure.

Con esso lamenta che il giudice di merito abbia affermato, senza il conforto di prove, che la spontanea esibizione delle banconote fosse avvenuta per evitare la perquisizione personale; si addentra, poi, nella disamina dei diversi passaggi motivazionali della sentenza, contestandone la valenza argomentativa e lamentando l’omissione di un rigoroso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso. Esso rasenta, anzi, la soglia dell’inammissibilità, là dove le censure s’indirizzano a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto, attraverso una rinnovata valutazione delle emergenze probatorie acquisite.

Esaminando il gravame sotto l’unico profilo consentito dai limiti del giudizio di legittimità, non può negarsi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale dia pienamente conto delle ragioni della decisione adottata, nel rispetto dei canoni della logica. Essa, infatti, muove dal considerare che la O.B. è stata colta in possesso di due banconote la cui provenienza dal portafogli della F. è risultata indiscutibilmente accertata in virtù dei contrassegni da questa deliberatamente appostivi, allo scopo di renderle riconoscibili dopo la – prevista – sottrazione da parte dell’imputata, già raggiunta da sospetti a motivo della sua presenza in casa in concomitanza con le altre, precedenti sparizioni di denaro e gioielli.

L’indiscutibile possesso della refurtiva da parte della O. è stata correttamente valutata come una conferma di attendibilità dell’accusa mossa dalla persona offesa, in base alla prova logica costituita dalla presenza in casa della O. in occasione della consumazione di ognuno dei furti lamentati: e ciò anche in considerazione della mancanza di qualsiasi valida ragione per ipotizzare la responsabilità di alcuno dei componenti della famiglia. Il giudice di merito ha spiegato, altresì, i motivi per cui ha ritenuto di non riconoscere valenza probatoria di segno contrario al fatto che l’imputata, solo dopo la denuncia, avesse avanzato rivendicazioni In relazione all’intercorso rapporto di lavoro domestico.

La linea argomentativa così sviluppata non presenta cadute di consequenzialità e sorregge efficacemente la pronuncia di condanna;

nè a scalfirne la linearità logica vale sostenere, come fa la ricorrente, che l’esibizione delle banconote ai vigili urbani sarebbe stata spontanea e non sollecitata dalla minaccia di una perquisizione.

Il rigetto del ricorso, che inevitabilmente ne consegue, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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