Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 857

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – L’AIAS – Associazione italiana assistenza spastici, sezioni di Augusta e di Palazzolo Acreide, impugnava dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo: la nota dell’Ausl di Siracusa 14 novembre 2007, prot. n. B2851/MR e, ove necessario, il Piano di rientro, riorganizzazione, riqualificazione e individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del Servizio sanitario nazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 312 dell’1 agosto 2007, nella parte in cui prevede la riduzione del 5% dei costi per assistenza territoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, erogato dai privati, a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere con effetto dal 1 ottobre 2007; le conseguenti tabelle nelle parti di interesse, il Decreto assessoriale sanità 6 agosto 2007, concernente l’approvazione dell’Accordo attuativo del Piano previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro; del decreto Assessoriale sanità n. 02227/07 del 18 ottobre 2007, concernente la riduzione delle rette da corrispondere ai Centri di riabilitazione convenzionata ex art. 26 L. n. 833 del 1978, a decorrere dal 1 ottobre 2007; l’Accordo attuativo del predetto Piano, previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stipulato dalla Regione siciliana con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell’1 agosto 2007.

2) – Con sentenza n. 5580 del 21 aprile 2010, il giudice adito respingeva il ricorso.

Detto giudice osservava che, come premesso dalle parti ricorrenti, l’AIAS (associazione cui aderivano le parti ricorrenti in giudizio) aveva già impugnato con separato giudizio i provvedimenti programmatori presupposti, sicché stante il carattere meramente attuativo e privo di autonomo contenuto volitivo della nota dell’AUSL di Siracusa del 14 novembre 2007, le parti ricorrenti svolgevano unicamente la censura d’invalidità derivata.

Peraltro, come proseguiva il giudice stesso, stante la reiezione del ricorso con la sentenza resa nel giudizio n. 730 del 2008, deciso all’udienza pubblica del 29 gennaio 2010, la censura di invalidità derivata era infondata.

Quanto all’ulteriore profilo di censura proposto in via autonoma, relativo alla pretesa violazione delle convenzioni già stipulate circa dieci anni addietro dalla AUSL di Siracusa con le odierne parti ricorrenti, e alla lamentata retroattività degli effetti della meno favorevole disciplina della programmazione della spesa sanitaria, osservava il T.A.R. che, anche in questo caso si trattava di effetti da ricondurre all’atto programmatorio a monte: anch’esso, peraltro censurato, nel citato giudizio n. 703 del 2008, con identici motivi di gravame, ritenuti infondati nella sentenza conclusiva del giudizio, (cui il Collegio si riportava).

3) – L’AIAS, sezione di Palazzolo Acreide, ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso la sentenza appellata è nulla per difetto di motivazione, violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, nonché del principio del contraddittorio.

In particolare, la sentenza resa nel giudizio R.G. n. 730/2010 (la sentenza n. 5578/2010) è stata pubblicata – ed è quindi venuta in vita – solo in data 21 aprile 2010; essa, pertanto non esisteva alla data del 25 febbraio 2010, giorno della camera di consiglio in cui è stato deciso il ricorso R.G. n. 767/2010.

Ne consegue, sempre ad avviso dell’appellante, che la decisione n. 5578/2010 non poteva venire in considerazione nel diverso giudizio n. 767/2008.

In sostanza, il T.A.R. avrebbe fatto valere la scienza propria in una vicenda nuova in divenire, quale un giudizio (il n. 730/2008) ancora non concluso con la relativa sentenza.

Ciò posto, l’appellante ha, in via tuzioristica e subordinata, riproposto le censure contenute nell’atto introduttivo del giudizio, nonché quelle da riferire alla sentenza n. 5578 del 2010.

4) – Resistono all’appello le Amministrazioni regionali e statali intimate con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

5) – L’appello è infondato.

L’appellante parte da una premessa esatta per pervenire a una conclusione errata.

La premessa del ragionamento è esatta e condivisibile, perché tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che vuole, in linea generale, non nella deliberazione, né nella sottoscrizione, bensì nella pubblicazione della sentenza il momento della perfezione degli effetti.

La conclusione del ragionamento è, peraltro errata, perché non tiene conto che la sentenza appellata, recante il n. 5580 del 2010, pur essendo stata depositata lo stesso giorno (21 aprile 2010) di quella cui fa riferimento, recante il n. 5578 del 2010, è ad essa posteriore, perché reca nel registro cronologico, un numero successivo.

Una volta assodato che la sentenza impugnata in questa sede è venuta a giuridica esistenza in tempo successivo alla sentenza n. 5578/2010, è perfettamente consequenziale che la sentenza stessa sia stata motivata con riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza n. 5578 del 2010, tanto più che quest’ultima è stata deliberata il 29 gennaio 2010, mentre quella appellata è stata deliberata in epoca di poco successiva (25 febbraio 2010), e che unico è stato il giudice relatore di entrambe le cause.

6) – Si può prescindere dall’esaminare i restanti motivi di appello, posto che gli stessi, essendo diretti a contestare le statuizioni contenute nella sentenza n. 5578/2010, dovevano essere proposti con distinto ricorso in appello.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello in esame deve essere respinto.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’associazione appellante e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe. Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000 da attribuirsi per metà alle Amministrazioni regionali e per la restante metà alle Amministrazioni statali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *