Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 14-10-2011, n. 37331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22 settembre 2009 il giudice di pace di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O. S. in ordine al delitto di lesione personale volontaria in danno di T.G., per essere il reato estinto per remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante di dover attribuire il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione del querelante, per due udienze consecutive, malgrado la notifica dell’avvertimento che l’eventuale assenza sarebbe stata valutata sotto il profilo della incompatibilità col persistere della volontà di querelarsi.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale che nega il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione in udienza del querelante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo un indirizzo da tempo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. per tutte Cass. 12 dicembre 2005 n. 22724), recentemente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 46088 in data 30 ottobre 2008 (imp. Viele), la remissione tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extraprocessuale, che si segnali per l’univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione. Ambedue i requisiti sono del tutto carenti nell’ipotesi di mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale: si tratta, invero, di condotta esauritasi nell’ambito del processo e tutt’altro che univoca, ben potendo l’assenza, anche se reiterata, essere dipesa da fattori causali del tutto estranei al sopravvenuto disinteresse per il processo.

Nè a diversa valutazione è lecito pervenire in base alla disposta notifica alla persona offesa dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela, non rientrando fra i poteri del giudice quello di porre a carico delle parti un onere processuale non previsto dalla legge (v. ancora Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2008 n. 46088).

L’unica eccezione contemplata dalla legge al sistema ora descritto è quella stabilita dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 28, comma 3, a norma del quale "la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata"; ma tale disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi, qui non ricorrente, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato rivolto al giudice dalla persona offesa.

La sentenza del giudice di pace di Bergamo, che non ha tenuto conto dei suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio allo stesso giudice, in persona di altro magistrato onorario, affinchè proceda al giudizio.

Non può essere accolta la richiesta del Procuratore Generale d’udienza, di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; siffatta statuizione, infatti, priverebbe l’imputato della possibilità di dispiegare compiutamente le proprie difese nel dibattimento, in vista di un’eventuale assoluzione nel merito.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Bergamo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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