Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 855 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione del TAR di Palermo n. 2053/2009, con la quale sono stati dichiarati inammissibili: a) il ricorso principale proposto dal sig. Ca.Ma. contro il provvedimento, adottato dal Comune di Gela, di riformulazione della graduatoria di una selezione interna per n. 2 posti di Funzionario di vigilanza (cat. D3), nella parte in cui il predetto è stato escluso; b) il ricorso per motivi aggiunti proposto contro la determinazione dirigenziale di inquadramento del controinteressato.

La vicenda muove da una procedura di selezione nella quale l’interessato appellante era stato inserito sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva, ma poi escluso, dopo la riformulazione di detta graduatoria da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito.

I fatti possono essere – nel loro aspetto essenziale – ridotti alle circostanze seguenti.

L’esclusione dell’interessato era stata determinata – come da lui appreso in via informale – dal ritenuto mancato possesso del requisito di partecipazione, previsto dal bando. In questo, si precisava infatti che la selezione era aperta a coloro che avessero maturato cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Gela, nell’area cui si riferisce la selezione. Si era ritenuto che l’interessato mancasse del requisito, non avendo maturato presso il Comune di Gela (nel quale era transitato per mobilità) l’anzianità di servizio richiesta, avendo prestato servizio presso il Comune di Gela solo per anni 3 e mesi 6, il precedente servizio essendo stato da lui prestato presso l’Amministrazione di provenienza. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile perché, impugnando con la graduatoria riformulata il presupposto della stessa, e cioè la clausola del bando, prescrittiva del requisito di ammissione alla selezione, il ricorrente era incorso nella inosservanza dell’onere di immediata impugnazione di un bando che contenga clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione, che determinino un immediato arresto procedimentale, come la esclusione dalla selezione.

Ha ritenuto infatti il Giudice che la lesione in capo al partecipante, lungi dall’essersi verificata in esito allo svolgimento delle operazioni selettive, si era già concretizzata ed attualizzata con la pubblicazione del bando di concorso, il quale richiedeva un requisito di ammissione che "ictu oculi" non avrebbe potuto fare conseguire al ricorrente un esito favorevole, conducendo, con atto meramente ricognitivo, alla sua esclusione. Ha negato anche, in conseguenza, ogni possibilità di rimessione in termini del ricorrente per errore scusabile.

Parimenti tardive (a parte la ritenuta inaccoglibilità di alcune di esse anche nel merito) sono state ritenute le censure proposte dal ricorrente avverso la determinazione dirigenziale n. 1280 del 17.10.2006, di inquadramento del controinteressato. La stessa risulta infatti pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 22.10.2006 al 5.11.2006, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato in data 10-11 luglio 2007. E poiché il ricorrente era, rispetto alla determinazione dirigenziale di inquadramento del controinteressato, un soggetto terzo, rispetto al quale non gravava sulla P.A. procedente alcun obbligo di notifica individuale, il termine decadenziale è cominciato a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione del citato provvedimento, soggetto ex lege a tale forma di pubblicità (cfr. art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).

Nessuna statuizione è stata emessa per le spese, non essendosi costituite in giudizio le altre parti.

Avverso tale decisione propone appello il sig. Ma., affidandolo a diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento della sussistenza in capo al ricorrente, ai fini della clausola del bando, del requisito di anzianità di servizio richiesto, nonché la mancata o erronea considerazione dei titoli e delle prove, in sede di espletamento della selezione.

Motivi della decisione

L’appello è da ritenere in parte fondato.

Appare da accogliere in particolare il primo motivo di ricorso.

La esclusione del ricorrente è stata giustificata non sulla base del dettato esplicito di una clausola, ma da una interpretazione di essa. La quale inoltre è una interpretazione illegittima. Il bando per la selezione (la cui scadenza era fissata al 16 ottobre 2001) prevedeva – come requisito di partecipazione per la categoria alla quale aspirava l’appellante – "l’aver prestato presso il Comune di Gela n. 5 anni di servizio". L’appellante aveva preso servizio presso il Comune di Gela il 29.12.1997. Egli aveva però instaurato tale rapporto di servizio a seguito di una procedura di mobilità svoltasi tra il Comune di Gela e il Comune di Agrigento, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 268/1987, al quale fa espresso riferimento la stessa deliberazione della Giunta municipale n. 1256 del 2 dicembre 1997 (acquisita agli atti in seguito ad ordinanza istruttoria collegiale).

A tenore della norma in oggetto, il personale trasferito in attuazione di una procedura di mobilità "conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata". E poiché il Ma. aveva già maturato – presso il Comune di Agrigento – l’anzianità di anni 1 e mesi 6 (v. certificazione del responsabile del Settore V, servizio personale del 29 agosto 2003 del Comune di Agrigento, in atti), ne risulta che egli doveva ritenersi in possesso, alla data di scadenza del bando, del requisito di anzianità da questo previsto.

Con la conseguenza che la sua partecipazione doveva ritenersi legittimata dal richiesto presupposto di anzianità.

La natura della norma in questione (rivolta, come essa è, alla tutela non solo dell’interesse soggettivo del lavoratore che accede ad una procedura di mobilità, ma anche di quello pubblico costituito dalla opportunità di assecondare ed incentivare tale procedura), preclude ogni diversa interpretazione del bando, che risulterebbe illegittima, in quanto appunto in violazione della normativa da applicare.

Sia con riferimento pertanto a questo già assorbente profilo, sia comunque perché la diversa interpretazione del bando giustificherebbe in ogni caso l’impugnazione dello stesso non dalla data della sua pubblicazione, ma da quella nella quale l’interessato apprende la interpretazione che ad esso assegna l’Amministrazione, il ricorso originariamente proposto deve considerarsi proposto tempestivamente. Ed erronea perciò (come già per altro ritenuto, con il conforto di ulteriori conformi pronunce anche del Consiglio di Stato, da questo stesso Consiglio: CGA 364/2006) la decisione sul punto del Giudice di prime cure ("l’omessa impugnazione del bando di concorso non rende inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione dal concorso stesso, nel caso in cui la lesione dell’interesse dell’escluso non derivi da una disposizione del bando in sé, ma dalla interpretazione e dalla applicazione del bando da parte dell’amministrazione").

Non possono invece trovare accoglimento, a giudizio del Collegio, le ulteriori censure proposte con il secondo, terzo e quarto motivo dell’appello, in quanto esse sollevano questioni che il Giudice ha giudicato precluse dalla pronuncia di improcedibilità e rispetto alla quale l’appellante non ha però articolato alcun pertinente motivo. Il ricorso va pertanto accolto in parte qua, e cioè con riferimento al primo motivo di esso. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’appello. Per l’effetto, dichiara illegittima – nei limiti di cui in motivazione – la esclusione dell’appellante dalla graduatoria del concorso, con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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