Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37406 Custodia cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24 maggio 2011 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, rigettava l’appello proposto da P.G. avverso l’ordinanza in data 21.04.2011 con cui la Corte d’Assise di Lecce aveva sospeso i termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento.

Il Tribunale rilevava, fra l’altro, che, pur essendo stata l’ordinanza emessa d’ ufficio, sulla base di una richiesta presentata fuori udienza dal P.M., in violazione delle regole del contraddittorio, era stata tuttavia letta in pubblica udienza, senza tempestive eccezioni da parte delle difese.

Contro tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento, rilevando che la pretesa sanatoria della nullità per omessa tempestiva eccezione da parte della difesa non poteva ritenersi verificata, in quanto avverso il provvedimento di sospensione è espressamente previsto il rimedio impugnatorio dell’appello.

Motivi della decisione

Non c’è dubbio che è affetta da nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) l’ordinanza con la quale si pronuncia la sospensione dei termini della custodia cautelare a sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2, senza consentire il contraddittorio alla difesa. Tale nullità è tuttavia a regime ed. intermedio, sicchè la parte che vi assiste deve eccepirla (quando non sia possibile prima) immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. al riguardo, in motivazione, Cass. SS.UU. sent. N. 40701 del 31.10.2001, dep. 14.11.2001, Panella). L’ordinanza di sospensione fu letta in pubblica udienza, per cui la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità doveva essere immediatamente denunciata ed eccepita subito dopo detta lettura.

La previsione di appellabilità dell’ordinanza stessa non interferisce con le regole di cui all’art. 182, commi 2 e 3.

L’appello sarà, invero, sempre proponibile ma non potrà non subire l’eventuale preclusione derivante dalle regole anzidette.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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