Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 06.05.2011 il Tribunale di Sondrio rigettava il riesame proposto nell’interesse di B.E.D. avverso il decreto emesso dal PM di Sondrio il 14.04.2011, con cui erano stati disposti nei suoi confronti la perquisizione e il contestuale sequestro della documentazione cartacea e informatica utile alle indagini relative al procedimento penale che lo vedeva indagato per i reati ex artt. 316 bis, 316 ter, 323, 640 bis, 317, 416, 640 cpv., 356 e 353 c.p., commessi in relazione alla gestione di appalti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Propone ricorso l’indagato a mezzo del difensore, deducendo che:

– il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato dal P.M.;

– il decreto del P.M. era privo di motivazione sulla descrizione dei reati e sulle specifiche esigenze probatorie;

– il Tribunale, nell’illegittimo tentativo di integrare detto decreto, ha compiuto una inammissibile valutazione sui supposti indizi di colpevolezza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che nel caso di specie nel decreto del P.M. mancava una chiara enunciazione dei fatti di reato per cui si procedeva, con un minimo di indicazione specifica dei relativi elementi costitutivi (necessaria per le verifiche demandate al Tribunale del riesame: v.

Cass. 5 cc. 01.07.2002 n. 29903; 2, cc. 12.07.2007 n. 35841), essendo in esso semplicemente citata una serie di articoli del codice penale, col generico riferimento a irregolarità in taluni appalti, alla correlata stretta commistione di interessi fra privati imprenditori e pubblici amministratori e al condizionamento su scelte urbanistiche al fine di favorire un solo imprenditore locale. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente tale indicazione e ne ha ravvisato ulteriori positivi riscontri nei risultati di intercettazioni telefoniche e nel rinvenimento di una ingente somma in contanti custodita in una cassaforte in un locale segreto.

Ora, anche tenendo conto della tendenziale attenuazione dell’obbligo di motivazione che caratterizza i provvedimenti relativi alle cose rispetto a quelli destinati ad incidere sulla libertà personale (Cass Sez. 2, 08/11/2007 Mitrotta;. Sez. 3, 10/02/2005 La Pietra;

Sez. 3, 08/06/2004, Passatelli), non può ritenersi che nella specie, dalla pur congiunta lettura del decreto del P.M. e dell’ordinanza impugnata, emerga un quadro motivazionale idoneo a evidenziare con un minimo di concretezza e specificità gli elementi fattuali costitutivi di alcuna delle molteplici ipotesi accusatorie enunciate nel decreto, non potendo all’uopo considerarsi sufficienti i surriportati riferimenti contenuti nel decreto, nè il generico richiamo fatto dal Tribunale alle "connivenze" fra pubblici funzionari e il B. e alla supposta finalità di corruzione (reato fra l’altro non presente nella elencazione del decreto) del denaro custodito dal ricorrente.

Bisogna, quindi, annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 14.04.2011, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro in data 14.04.2011, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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