Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 853 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 8671 del 19 luglio 2010, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, respingeva il ricorso proposto dal Consorzio Stabile Miles – Servizi integrati per l’annullamento del provvedimento del 26 maggio 2009, adottato dall’Ufficio scolastico regionale, di esclusione dalla gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliare presso gli istituti scolastici.

Il T.A.R. precisava che la gara, oggetto del ricorso era stata caratterizzata dal fatto che in un primo momento la commissione di gara aveva escluso tutte le ditte partecipanti, rilevando varie carenze nelle domande presentate; che talune ditte impugnavano l’esclusione e, tra esse, la Dussmann Service s.r.l. e il Consorzio Stabile Miles; che il ricorso proposto dalla Dussmann era accolto, essendo emerso nel corso del giudizio che la documentazione da essa presentata era completa e che la diversa valutazione della commissione era stata determinata dall’erronea indicazione di alcuni plessi scolastici negli atti di gara.

Al contrario, per quanto concerneva il ricorrente Consorzio Miles, il T.A.R. rilevava che la documentazione da esso depositata non era idonea a soddisfare il requisito richiesto dagli atti di gara, non potendosi ritenere che un atto di delega a un incaricato dell’effettuazione del sopralluogo, nel quale era stato apposto il timbro di una scuola, senza data o altra indicazione, potesse costituire la "certificazione" inderogabilmente richiesta dal bando di gara a pena di esclusione.

Parimenti infondati erano dal T.A.R. ritenuti i motivi aggiunti di censura.

2) Il Consorzio Miles ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

3) Resistono all’appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, l’Ufficio scolastico regionale e la controninteressata Dussmann Service s.r.l.

Quest’ultima ha proposto appello incidentale.

4) Sostiene in primo luogo l’appellante che il T.A.R. ha errato nel ritenere che gli attestati di sopralluogo da esso presentato non fossero idonei a soddisfare i requisiti richiesti dal bando.

A suo avviso, tutti gli attestati da esso presentati documentano in modo idoneo sia l’avvenuto sopralluogo sia l’effettuazione del sopralluogo da persona identificata a mezzo di documento di riconoscimento e munita di apposita delega al sopralluogo.

Il motivo di appello è infondato.

I documenti che l’appellante ha prodotto come attestati altro non sono che una mera delega munita del timbro dell’istituto scolastico, di competenza, inidonea ad attestare l’avvenuta presa visione dei locali, senza contare che in alcuni casi manca del tutto l’attestato.

Legittimamente, quindi, la stazione appaltante ha escluso il Consorzio Miles per mancata produzione e/o irregolarità degli attestati richiesti dal bando di gara.

5) Secondo l’appellante, il T.A.R. ha, altresì, errato nel compiere una comparazione tra gli attestati da esso presentati e quelli presentati dalla Dussmann Service senza la preventiva attività istruttoria.

Il motivo di appello è infondato.

Il giudice di primo grado non ha compiuto alcuna comparazione, bensì una valutazione autonoma dei certificati presentati dai concorrenti.

In tal senso depone l’affermazione del T.A.R. secondo cui "È peraltro evidente che la circostanza che la motivazione dell’esclusione disposta per la Dussmann e per l’odierna ricorrente sia stata la medesima non determina necessariamente che le relative censure abbiano lo stesso esito, dipendendo dalle circostanze in punto di fatto sulla cui base erano state adottate le determinazioni contestate e, in particolare, dalla corretta valutazione delle certificazioni presentate al fine di comprovare l’avvenuto sopralluogo nei plessi oggetto del servizio di appalto".

Tale affermazione, invero, è stata pronunciata richiamando il ricorso proposto dalla Dussmann Service che è stato accolto perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di gara, la documentazione presentata dalla ricorrente rispondeva ai requisiti richiesti dal bando di gara.

6) Con il terzo motivo di appello, il Consorzio Miles ha contestato la decisione del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto l’infondatezza della censura formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla presunta illegittimità della mancata riammissione del Consorzio medesimo alla procedura di gara sulla base dell’avvenuta riforma, da parte del C.G.A., dell’ordinanza cautelare n. 815/2009.

In sostanza, ad avviso dell’appellante, in esecuzione della predetta ordinanza, la riapertura della gara doveva essere disposta anche a suo favore.

Analogamente, in esecuzione della sentenza n. 1652/2009, l’Ufficio scolastico regionale, con provvedimento n. 2344/09, ha comunicato la riapertura della gara alla quale però ha invitato solo la Dussmann s.r.l., risultata poi aggiudicataria, e non anche il Consorzio appellante.

Il motivo di appello è infondato riguardo a entrambe le censure.

In relazione alla prima censura è agevole il rilievo che questo C.G.A. aveva riformato la decisione cautelare del giudice, di primo grado al solo fine della fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso.

Relativamente alla seconda censura, è altrettanto agevole opporre che la sentenza n. 1652 del 2009 si riferiva al ricorso proposto dalla Dussmann service e che il giudicato, formatosi su tale sentenza, non poteva avere efficacia riflessa a favore dell’appellante, stante la diversità degli elementi costitutivi del giudicato (la Dussmann era stata esclusa per irregolarità e/o mancata presentazione degli attestati di avvenuto sopralluogo; e non anche, come nel caso del Consorzio, per la mancata documentazione del requisito della capacità tecnica).

Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005 n. 5381 e 22 dicembre 2006, n. 27500), il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga una affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio autonomo diritto rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico.

7) Con il quarto motivo di appello, il Consorzio Miles ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi su altri motivi di censura e, segnatamente, su quello riguardante la capacità tecnica delle società consorziate.

Il motivo di appello è infondato.

Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale che "nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052 e sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

8) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura o eccezione, siccome irrilevanti ai fini della decisione, l’appello principale va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello principale di cui in epigrafe e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in Euro 8.500 di cui Euro 5.000 a favore della Dussmann Service s.r.l. e Euro 3.500 a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *