Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11.01.2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trai disponeva l’archiviazione del procedimento n. 2584/07 RG Gip nei confronti di V.P. per il reato di cui all’art. 368 c.p..

Propone ricorso per cassazione Z.M., quale persona offesa, deducendo che è stato violato il contraddittorio, in quanto l’udienza camerale, fissata per il 06.10.2009 alle ore 10,00, si è in realtà celebrata alle ore 09,58 senza la presenza del difensore fiduciario, comparso alle ore 10,00 quando il verbale era già stato chiuso, e con la presenza di un sostituto per il quale nessuna delega scritta o orale è in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La presenza all’udienza di un sostituto del difensore fiduciario, che ha puntualmente svolto la funzione difensiva senza nulla eccepire sull’assenza del titolare o sull’orario di svolgimento dell’udienza stessa, ha infatti garantito un regolare contraddittorio fra le parti. Nè alcuna rilevanza può evidentemente assumere il dato del mancato riscontro in atti di una delega formale al detto sostituto, risolventesi in sè in una mera irregolarità, in mancanza della denuncia di una iniziativa autonoma e arbitraria da parte del medesimo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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