Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 852 Punteggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La dott.ssa Ro.Mo. adiva il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento: del verbale del 4 marzo 1996, n. 1, relativo al concorso, per titoli di servizi e professionali, a un posto di seconda qualifica del ruolo speciale dell’area funzionale biblioteche, profilo di coordinatore generale di biblioteca, presso la biblioteca della Facoltà di Magistero di Messina; del verbale del 4 marzo 1996 n. 2 e della nota del 2 maggio 1996.

La ricorrente, dopo aver premesso di avere avuto attribuiti 48,25 punti, non sufficienti per essere dichiarata vincitrice, deduceva avverso gli atti impugnati, censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

2) – Con sentenza n. 719 del 17 marzo 2010, il giudice adito respingeva il ricorso.

3) – La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza, insistendo per l’accoglimento del terzo, quarto e sesto motivo di censura di cui all’atto introduttivo del giudizio.

4) – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione universitaria appellata.

5) – Col primo motivo di appello, la ricorrente ha riproposto la censura di violazione dell’art. 5, lett. b, n. 1 del bando e dell’art. 4 del D.P.R. n. 270 del 1981.

La surriferita norma del bando prevede la valutazione fino a un massimo di punti 30 (punti 1,50 per ogni anno) per l’anzianità di servizio prestato nell’ottava qualifica funzionale (profilo di funzionario di biblioteca) o nella settima qualifica funzionale (profilo di collaboratore di biblioteca) o nell’ex carriera direttiva dei bibliotecari (ivi compresa quella riconosciuta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 270/1981. Quest’ultima norma, a sua volta, ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva di servizio, richiama l’art. 15 della L. n. 808/1997 che, al terzo comma, prevede: "Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato, è riconosciuto, ai fini economici e di carriera, per intero se svolto nella stessa carriera, o per la metà se svolto in carriere immediatamente inferiori". Ad avviso dell’appellante, doveva esserle riconosciuto e valutato il periodo di servizio dall’1 novembre 1975 al 22 novembre 1977, periodo in cui essa era "bibliotecaria incaricata a tempo indeterminato a carico del bilancio universitario (quale vincitrice di concorso ai sensi della legge 25 novembre 1971 n. 1042).

Il motivo di appello è infondato.

La certificazione esibita dall’appellante non documenta che il servizio da lei prestato nel summenzionato periodo di tempo è equiparabile a quello di funzionario di biblioteca o di collaboratore di biblioteca, ovvero anche di appartenente alla ex carriera direttiva, sicché detto servizio, come rettamente osservato dal giudice di prime cure. non poteva essere preso in considerazione ai fini del concorso in questione.

6) – Col secondo motivo d’appello, la ricorrente ha riproposto la censura di violazione dell’art. 5, comma III, lett. b, n. 2 del bando, che prevede come titolo valutabile "l’anzianità nelle funzioni svolte riferentesi all’area delle biblioteche (art. 12 legge n. 23/1986) fino ad un massimo di punti 15/100".

Ad avviso dell’appellante, dovevano esserle riconosciuti ulteriori due punti, giacché il posto messo a concorso afferisce a una biblioteca centralizzata di facoltà (prima qualifica funzionale).

Il motivo di appello è infondato.

Come rettamente osservato dal giudice di primo grado, l’art. 12 della legge n. 23 del 1986 si riferisce al coordinatore di biblioteca (prima qualifica) e al coordinatore generale (seconda qualifica), sicché è stata legittimamente esclusa la valutazione del periodo iniziale in cui la ricorrente non rivestiva nessuna di tali qualifiche.

7) – Col terzo motivo d’appello, la ricorrente ha riproposto la censura di violazione dell’art. 5, comma III, lett. b), punto c) del bando per non avere la Commissione valutato i notiziari Istat (per mancanza del nome dell’autore) e altri due articoli. (perché non è evidente la paternità).

A suo avviso, per quanto concerne, i notiziari Istat, il giudice di primo grado ha trascurato il fatto che essa aveva esibito la prova documentale con cui era stato certificato che "fin dal 1989 svolgeva annualmente l’incarico della rilevazione sulla produzione libraria dell’Ateneo richiesta dall’Istat".

Quanto ai due articoli, gli stessi sono stati da lei regolarmente firmati, sicché non rileva la presenza di un coautore.

Le suesposte doglianze sono infondate. Quanto alla prima censura, è agevole il rilievo che, essendo stato valutato come pubblicazione, il notiziario Istat doveva essere sottoscritto e perciò univocamente imputabile alla ricorrente in qualità di autrice.

Quanto alla seconda censura, correttamente la Commissione non ha ritenuto valutabili le due pubblicazioni perché, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, in sede di concorso, i lavori in collaborazione possono essere valutati nei soli limiti in cui sono scindibili e individuabili i contributi dei singoli autori (cfr. C.d.S., sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5182 e, più di recente, questo C.G.A., 22 aprile 2009, n. 255).

8) – In conclusione, per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, peraltro, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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