Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.V.N., già in primo grado assolto dal reato, ascritto dal 1988 in avanti, di appartenenza all’associazione di stampo mafioso denominata Clan Gaeta (capo 1 della rubrica), dedita a delitti vari, e dai reati di estorsione (capo 16), rapina (capo 16A), lesioni (capo 16B) e detenzione di arma (capo 16C), e condannato, per i reati, uniti ex cpv. art. 81 c.p., di appartenenza ad associazione di narcotraffico (capo 2) e minaccia grave (capo 18), previa esclusione dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, alla pena di anni quattro e giorni venti di reclusione, oltre all’interdizione dai pp. uu. per anni cinque, propone ricorso avverso la sentenza del 16.12.2009 della Corte d’appello di Bari, che lo ha assolto dal reato di cui al capo 2, rideterminando la pena per il reato di cui al capo 18 in mesi uno di reclusione (condonata), con esclusione della pena accessoria.

Deduce che per il residuo reato di minaccia doveva dichiararsi l’improcedibilità per difetto di querela, non potendo più il medesimo, una volta scollegato dall’iniziale grave quadro accusatorio, considerarsi connotato da gravita, e non potendo, in tale mutato contesto, darsi credito e rilievo al presunto e sempre contestato movente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La stessa motivazione della sentenza impugnata, che parla di "sfogo", smentisce, infatti, la gravità della minaccia, e ciò tanto più al di fuori dell’iniziale contesto accusatorio e in riferimento al ruolo (di accompagnatore) svolto dal S..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa la gravita della minaccia, perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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