Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 851 Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza 1737 del 4 novembre 2009 con cui il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sezione III, ha dichiarato il ricorso proposto da Li.Gi. improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto "il ricorrente non ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso in interesse, sebbene ne abbia avuto legale conoscenza in esito alla pubblicazione di detta graduatoria (G.U.R.S., serie speciale concorsi, n. 16 del 14.12.2007) in una fase temporale antecedente alla proposizione, in seno al ricorso straordinario, dei motivi aggiunti, notificati a due dei controinteressati in data 1-2/4/2008".

Contesta tale assunto l’appellante il quale ha sostenuto che, con motivi aggiunti depositati il 1 aprile 2008, aveva espressamente chiesto l’annullamento di "tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento agli atti concorsuali svoltisi successivamente alla pubblicazione della graduatoria e all’eventuale approvazione della graduatoria definitiva del concorso".

2) – Resistono all’appello l’Assemblea regionale siciliana e i contro interessati Ca.Sa. e Mo.Ru.

3) – L’appello è infondato.

Come rettamente osservato dalla difesa dei controinteressati, l’intenzione di impugnare anche atti presupposti, connessi e consequenziali non è sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto del ricorso anche atti non espressamente impugnati e la formula di inclusione nell’oggetto del gravame della graduatoria definitiva "ove intervenuta" è da intendersi "di stile", come è confermato dalla sua formulazione in termini meramente ipotetici.

Né giova alla tesi dell’appellante la circostanza che, nei summenzionati motivi aggiunti del 1 aprile 2008, egli aveva fatto riferimento alla "eventuale approvazione graduatoria definitiva del concorso".

A quella data, come si è detto, la graduatoria definitiva del concorso era già stata pubblicata da più di tre mesi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, sicchè incombeva sul ricorrente l’onere di estendere l’impugnativa alla suddetta graduatoria e di notificare il gravame ai vincitori del concorso.

4) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe. Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio che liquida a favore dell’Assemblea regionale siciliana in ragione di Euro 2.000 e dei controinteressati sopra indicati in ragione di Euro 1.000 per ciascuno di essi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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