Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 850 Obbligazioni e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con il decreto ingiuntivo n. 678/08 del 20 maggio 2008, il Tribunale di Catania ingiungeva al Comune di Catania di pagare al prof. avv. At.Lu.Ma.To. la somma di Euro 13.893,34 oltre interessi moratori dovuti dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo e spese di procedura liquidate in complessivi Euro 721,00, di cui Euro 436,00 per competenze e Euro 285,00 per onorari.

Non avendo l’Amministrazione corrisposto le somme in questione, il prof. To. proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo che l’Amministrazione ottemperasse al giudicato.

2) – Con sentenza n. 365 del 22 febbraio 2010, il giudice adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che con quattro mandati di pagamento di data 9 ottobre 2009, per un importo complessivo di Euro 18.661,33, l’Amministrazione aveva estinto il proprio debito.

Quanto alla questione relativa agli interessi, di cui il ricorrente lamentava la mancata corresponsione, il T.A.R. osservava che la relativa contestazione era stata fatta in modo del tutto generico, tenuto conto del fatto che, nei mandati di pagamento prodotti dal Comune, gli interessi risultavano specificamente quantificati e liquidati.

3) – Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’appellante ha osservato che la somma sopra indicata di Euro 18.661,33 corrisponde a quanto a lui complessivamente dovuto al lordo delle ritenute di legge, ammontanti a Euro 4.767,00 (pari alla differenza tra il credito al lordo delle ritenute di legge di Euro 18.661,33 e il netto a pagare di Euro 13.893,34) e che detta somma comprende solo la sorte capitale e non gli interessi;

Dagli atti versati in giudizio dal Comune di Catania si ha conferma della corresponsione della somma capitale, senza alcun riferimento alla specifica quantificazione e liquidazione degli interessi dovuti.

L’appellante ha, quindi, concluso, chiedendo che, previo annullamento della sentenza appellata, sia dichiarato l’obbligo del Comune di corrispondergli gli interessi legali, nonché le spese, diritti e onorari del procedimento, liquidati in complessivi Euro 721,00, con contestuale nomina di un Commissario ad acta.

4) – L’Amministrazione comunale appellata non si è costituita in giudizio.

5) – L’appello è fondato.

6) – Dalla documentazione versata in atti emerge che all’appellante non sono stati corrisposti interessi e accessori sulla somma di cui al decreto ingiuntivo del giudice del lavoro di Catania n. 678/08 del 29 maggio 2008.

In particolare, come dedotto dall’appellante, nel giudizio di primo grado non sono stati prodotti i mandati di pagamento, ma soltanto quattro note del Comune di Catania, in date dal 23 giugno 2008 al 22 gennaio 2010, nelle quali si fa riferimento ai mandati di pagamento senza, peraltro, alcun riferimento alla quantificazione e liquidazione degli interessi dovuti.

7) – L’appello deve, pertanto, essere accolto.

Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, il Comune di Catania va condannato al pagamento a favore dell’appellante degli interessi legali sulla somma di Euro 13.893,35, dalla maturazione del credito dei singoli compensi mensili al saldo (17 dicembre 2009), nonché delle spese, diritti e onorari del procedimento ingiuntivo liquidati in complessivi Euro 721,00.

8) – Ai fini dell’adempimento si assegna al Comune il termine di 40 (quaranta) giorni.

Decorso inutilmente detto periodo di tempo, all’esecuzione del giudicato provvederà, nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni un commissario ad acta che si nomina sin da adesso nella persona del Prefetto di Catania con facoltà di quest’ultimo di nominare un funzionario da lui delegato per il compimento delle attività necessarie per l’adempimento del giudicato.

Le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio sono posti a carico del Comune di Catania e sono liquidati a favore dell’appellante nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e, in riforma della stessa, così statuisce:

a) – dichiara l’obbligo del Comune di Catania di corrispondere all’appellante, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme indicate in motivazione; b) – nomina come commissario ad acta il Prefetto di Catania, il quale, scaduto detto termine, provvederà, nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni, anche attraverso un funzionario da lui delegato, all’adozione degli atti necessari per dare esecuzione al giudicato.

Condanna il Comune di Catania al pagamento a favore dell’appellante delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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