Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 849

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Comune di Butera indiceva un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di "consolidamento generale della zona a sud dell’abitato e salvaguardia delle strade di collegamento tra Butera e Gela – tratto esterno alla perimetrazione urbana – completamento intervento di Via Regina Elena – Progetto di Primo lotto funzionale" per l’importo a b.a. di Euro 555.613,73, compresi gli oneri per la sicurezza.

La gara era aggiudicata alla General Construction s.r.l.

2) Il Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, unitamente all’impresa ausiliaria CO.MAT. società cooperativa, proponeva ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo.

Con sentenza 6 luglio 2010, n. 8252, il giudice adito respingeva il ricorso.

3) Il ricorrente Consorzio ha proposto appello.

4) Resiste all’appello la General Construction s.r.l., la quale ha proposto appello incidentale.

5) In via preliminare, va esaminata l’istanza della società appellata di riunione del ricorso in esame con il ricorso n. 746/2010, diretto all’annullamento del dispositivo della sentenza appellata.

L’istanza va respinta per la considerazione che l’appello diretto contro il dispositivo ha la funzione, essenzialmente cautelare, di sospendere l’efficacia della sentenza.

Nelle specie, l’appello è divenuto improcedibile a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza (cfr. questo C.G.A., 29 luglio 2005, n. 495 e, più di recente, C.d.S., Sez. V, 24 aprile 2009, n. 2600 e 29 dicembre 2009, n. 8820).

6) L’appello ripropone due motivi di censura contenuti nel ricorso originario e respinti con la sentenza appellata.

In particolare, il T.A.R. ha respinto il secondo motivo di censura con il quale la ricorrente lamentava che, con riferimento alla documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la controinteressata aveva solamente allegato la copia stampata dell’email relativa ai dati di un bollettino in c/c pagato in data 16/6/2009, da cui però non si evinceva il numero di CRO (codice di riferimento dell’operazione) richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione.

Il giudice di prime cure ha sostenuto al riguardo che, mentre il C.R.O. costituisce un dato emergente dal pagamento tramite bonifico bancario, nel caso di specie l’impresa controinteressata aveva effettuato il pagamento tramite c/c postale dalla cui ricevuta prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente risultava il codice VCY che costituisce il codice per individuare l’operazione effettuata. L’appellante ha contestato la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, osservando che non risulta allegato al plico contenente l’offerta il bollettino di c/c postale, avendo la controinteressata prodotto esclusivamente la detta e-mail di conferma dalla quale non si evince il richiamato codice identificativo dell’operazione (ossia né il CRO né il VCY).

Il motivo di appello è infondato, perché il pagamento in questione è stato effettuato "collegandosi al servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell’autorità all’indirizzo http://www.acp.it, seguendo le istruzioni disponibile sul portale".

7) La sentenza appellata ha respinto il terzo motivo di ricorso con cui si lamentava che l’impresa controinteressata non aveva reso la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Il giudice di prime cure ha sostenuto al riguardo che la previsione contenuta nella lex specialis – ai sensi della quale l’impresa offerente è tenuta a prestare esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali – andava interpretata nel senso che l’omessa dichiarazione può costituire al più una mera regolarità sanabile e non causa di esclusione.

In tale senso deporrebbe il disposto di cui all’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003 ai sensi del quale, non vertendosi in materia sanitaria, i soggetti pubblici non devono richiedere il citato consenso.

Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure non ha tenuto conto che la clausola in questione è prevista dal bando e dal disciplinare "a pena di esclusione", sicché al giudice stesso non era consentito sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.

Il motivo di appello è infondato perché la controinteressata aveva consentito il trattamento dei dati personali, avendo testualmente dichiarato "di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto".

E’, quindi, ininfluente che la controinteressata non abbia formulato una esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

8) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata, anche se in parte con diversa motivazione.

Quanto all’appello incidentale, lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, così statuisce:

a) – respinge l’appello in epigrafe e conferma la sentenza appellata anche se, in parte con diversa motivazione;

b) – dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società appellata.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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