Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37400 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza, a seguito di giudizio abbreviato, del 21.10.2044 il G.U.P. del Tribunale di Pescara condannava C.A. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per tre reati, unificati ex cpv. art. 81 c.p., di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Sul gravame dell’imputato, la Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza del 05.02.2009, ne confermava la responsabilità penale, riducendo la pena.

Avverso tale sentenza propone ricorso il C. a mezzo del difensore, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’applicabilità della attenuante in questione richiede, invero, una collaborazione alle indagini da parte dell’imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell’attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature …) a quella illegittima attività connesse (così, fra le tante, Cass., Sez. 2, 22.5.1995, n. 5890). Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita; deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati; è, quindi, necessario che il collaborante faccia tutto quanto in suo potere (cfr. Cass., Sez. 4, 2.7.1997, n. 1072), cioè espliciti ogni circostanza ed ogni elemento in suo possesso, idonei a consentire il compiuto accertamento delle modalità delle condotte, dei percorsi attuativi e della rete concorsuale o associativa che alla commissione di quei reati presiedono.

Nel caso di specie, i giudici del merito, pur non disconoscendo il comportamento collaborativo dell’imputato, ne hanno evidenziato con chiarezza il carattere parziale, per avere egli non solo ritrattato, in sede di udienza preliminare, quanto precedentemente ammesso, ma già, anche in precedenza, omesso di disvelare l’intero giro in cui era inserito, fornendo ad es. indicazioni solo generiche del suo ultimo fornitore.

La gravata sentenza ha pertanto motivato con congruità e logica correttezza il diniego dell’invocata attenuante.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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