Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 17-10-2011, n. 37399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.06.2003 il Tribunale di Roma condannava alla pena di legge A.A. per il delitto di calunnia in danno di C.C., PM presso il Tribunale di Nola, per averla accusata, sapendola innocente, di avere scritto, nel verbale d’interrogatorio del 12.09.1998, circostanze non corrispondenti a quanto da lui dichiarato in ordine ai responsabili di un omicidio.

Su appello dell’imputato, con sentenza del 14.10.2009 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’ A., deducendo il vizio di motivazione della impugnata sentenza:

– in ordine all’elemento soggettivo del reato, per non avere la Corte di merito considerato le gravi minacce subite dall’imputato e il suo totale analfabetismo, deponenti per la intenzione puramente ritrattatoria delle dichiarazioni incriminate;

– in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sul mero richiamo alla gravita dei fatti, certamente esclusa dal suddescritto contesto del loro svolgimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto:

– in punto responsabilità, sollecita in sostanza una rivalutazione dei fatti in maniera diversa da quella non illogicamente operata dai giudici di merito, che hanno evidenziato come l’imputato non si trovava nelle condizioni di cui all’art. 54 c.p. e non si limitò a una mera ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese ma accusò il P.M. di avere scientemente riportato nel verbale d’interrogatorio circostanze e nomi mai da lui menzionati;

– in punto diniego delle attenuanti generiche, oltre a contrapporre, sulla gravita dei fatti, una propria valutazione a quella non illogica dei giudici di merito, omette del tutto di riportare e censurare la parte di motivazione relativa alla personalità del prevenuto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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