Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 17-10-2011, n. 37397 Abuso di ufficio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.E., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso l’11.5.10 dal G.i.p. del Tribunale di Matera, con riferimento al proc. pen. n. 2862/09 r.g.n.r., nei confronti di P.O. e S.T., indagati per i reati di cui agli artt. 110-323 e 586 c.p., deducendo violazione dell’art. 410 c.p.p. ed abnormità del provvedimento con cui era stata disposta de plano l’archiviazione, dal momento che il g.i.p. non aveva preso in considerazione che nella opposizione alla richiesta di archiviazione era stata argomentata la necessità delle investigazioni suppletive, indicata in undici punti.

Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 15.9.11, il difensore di S. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile sulla considerazione che esso è stato proposto dal difensore della p.o., privo di procura speciale e di specifico mandato, oltre che senza . l’indicazione, ai fini della sua tempestività, della data della effettiva conoscenza del provvedimento impugnato.

Inoltre – conclude il difensore del prevenuto – l’opposizione proposta ex art. 410 c.p.p. non conteneva l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, limitandosi ad una memoria difensiva ex art. 90 c.p.p., comma 1, laddove invece con il decreto di archiviazione in esame era stata giudicata infondata la notizia di reato per le "condivisibili" argomentazioni esplicitate dal p.m. nella richiesta di archiviazione ed era stato escluso l’elemento oggettivo del reato di abuso d’ufficio con adeguata motivazione.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Quanto alla ammissibilità del gravame, il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., comma 1, è necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell’imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione (v. Sez. un., 19 gennaio 1999, n. 24; Sez. 6, 5 febbraio 2010, n. 7956), essendo in diversa ipotesi sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall’art. 101 c.p.p., comma 1 e art. 96 c.p.p., comma 2, (v. Sez. 2, 27 novembre 2003, n. 49184).

Quanto al merito del ricorso – la cui asserita tardività è solo genericamente dedotta – è giurisprudenza pacifica di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 5, 21 aprile 2006, De Bellis; Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa) che il decreto di archiviazione deve contenere le ragioni della infondatezza della notizia di reato e, congiuntamente, dare atto dei profili ritenuti rilevanti in funzione della declaratoria di inammissibilità.

Nel caso di specie il g.i.p. ha motivato la inammissibilità dell’opposizione facendo riferimento alla mancata indicazione delle indagine suppletive, omettendo invece di considerare che a seguito della richiesta di archiviazione del p.m. la p.o. aveva presentato, oltre ad una memoria a sua firma non contenente l’indicazione degli atti di indagine, altresì una vera e propria opposizione, a firma del difensore e contenente la richiesta di indagini suppletive, tra cui l’assunzione delle dichiarazioni di Ba.Pi..

La mancata pronuncia del g.i.p. sui contenuti dell’atto di opposizione inficia pertanto la validità della adozione de plano del decreto che si impugna, per evidente violazione del contraddittorio, da cui consegue l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Matera per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Matera per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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