Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 846 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con atto di accesso del 26 marzo 2010, la società G.B. Pubblicità s.n.c. di Bu. e Gi. chiedeva il rilascio di tutti i provvedimenti di "Richiesta documentazione per impianti pubblicitari – Diffida", emessi dal Comune di Messina – Dipartimento tributi, con specifico riguardo agli impianti di propaganda ubicati sulla S.P. n. 43 Granatieri e sulla S.P. 43/B Panoramica dello Stretto e con specifica individuazione delle seguenti ditte destinatarie Alessi s.p.a, Siba s.n.c., Gip s.rl., Spas, Simeto Doks e Start.

Tale domanda rimaneva priva di riscontro.

Avverso il silenzio dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso al T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania.

2) – Con sentenza n. 3587 del 3 settembre 2010, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile.

A suo avviso, un soggetto, benché legittimato all’accesso agli atti, non può attivare, come nella fattispecie, forme di supervisione di un’attività di cui si vuole verificare in via generale la legittimità.

Infatti, come soggiungeva detto giudice, n senso preclusivo di tale supervisione, dispone formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate a un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni (C.d.S., sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 721).

3) – La società G.B. Pubblicità ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, non si è in presenza di una richiesta preordinata a un controllo generalizzato della pubblica amministrazione.

Nella specie, come sostiene l’appellante, l’effettività e la concretezza del collegamento dell’accesso ai documenti con l’esigenza di tutela sono palesemente individuati.

L’appellante ha, infatti, constatato che, mentre il proprio impianto è stato oscurato, tutti gli altri impianti pubblicitari ubicati sulle stesse strade (SP 43 e SP 43 bis) non hanno subito alcun oscuramento.

Sarebbe, quindi, incontestabile la sua pretesa di conoscere le pratiche amministrative riguardanti gli altri impianti al fine di tutelare la propria posizione, eventualmente anche per appurare l’eventuale disparità di trattamento perpetrata dal Comune di Messina, e attivare un’efficace tutela giurisdizionale che, nello specifico è pendente innanzi al Tribunale civile di Messina.

4) – Resiste all’appello il Comune di Messina.

La difesa dell’Amministrazione ha, in sintesi, eccepito che il rilascio di autorizzazioni o la prosecuzione dell’attività da parte delle altre ditte, non pregiudica alcun diritto dell’appellante in assenza di qualsivoglia autorizzazione all’esercizio dell’attività pubblicitaria in capo all’appellante medesima.

Inoltre, detta richiesta non avrebbe potuto essere accolta, in quanto i procedimenti cui fa riferimento la società ricorrente sono diversi da quello instaurato nei confronti della stessa, avendo ognuno una propria specificità ed essendo supportati da presupposti diversi.

5) – L’appello è fondato.

Come è stato, più volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., di recente, questo C.G.A.), se da un lato, il diritto d’accesso vale a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da incontrare solo il limite della giuridicità, esso, al contempo, è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce "principio generale" ex art. 22, comma 2, L. n. 241/1990, e che s’inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e all’attività amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e soverchierie degli apparati pubblici latamente intesi. In questo quadro complesso e moderno di pubblica amministrazione, la nozione di interesse giuridicamente rilevante (anzi, come recita l’art. 22 della legge, un interesse correlato "a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso"), si configura, secondo quanto rilevato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7 del 2006, come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere con l’esercizio di pubbliche funzioni.

Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata.

In altri termini, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con la legge n. 241 del 1990 caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse, ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi contro interessati. Da qui discende la natura astratta o a causale del diritto d’accesso, il quale può essere fatto valere senza che l’Amministrazione (o il controinteressato) possa sindacare nel merito la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e strumentalmente collegato.

Nella specie non sembra dubbio, come del resto riconosciuto dal giudice di primo grado, che l’appellante fosse legittimata ad accedere alla documentazione riguardante il rilascio delle autorizzazioni in materia di affissioni pubblicitarie.

La questione in controversia attiene piuttosto al diritto dell’appellante a conoscere la situazione delle autorizzazioni rilasciate ad altre ditte concorrenti con riferimento agli impianti di propaganda ubicati sulla S.P. n. 43 e 43 bis.

Anche per tale aspetto non può dubitarsi della legittimità dell’interesse dell’appellante, sol che si ponga mente alla circostanza che il Comune di Messina risulta sprovvisto di un piano generale degli impianti e del relativo regolamento, come si desume dal recente contenzioso (cfr. questo Consiglio, sentenza n. 762/2009), sicché appare legittima la richiesta di verificare se siano state rilasciate autorizzazioni per gli impianti ubicati su tali strade, senza che ciò comporti "un controllo generalizzato", come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.

6) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura o eccezione, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso dell’appellante e l’obbligo del Comune di Messina di consentire l’accesso alla documentazione indicata nell’istanza del 26 marzo 2010.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio sono posti a carico del Comune appellato e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’obbligo del Comune di Messina di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dall’appellante.

Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento a favore dell’appellante delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio che liquida in Euro 4.000 (euro quattromila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 23 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 16 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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