Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 17-10-2011, n. 37396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A., p.o. nel proc. pen. n. 43/09 nei confronti di D. D.G. per i reati di cui agli artt. 476 e 412 c.p., ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 4.11.09 dal G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, deducendo violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per non avere avuto avviso della fissazione dell’udienza camerale, nella quale peltro nessuno era comparso, con richiesta quindi di annullamento del provvedimento impugnato.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Alla parte offesa e al suo difensore di fiducia non risulta infatti notificato il prescritto avviso della fissazione della udienza camerale, conseguente alla formulazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, e tale omissione configura, per giurisprudenza pacifica, una nullità dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, dal momento che tale norma fa espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 27 c.p.p., comma 5, e legittima il ricorso per cassazione nel caso appunto in cui la parte offesa non sia stata posta in grado di esercitare le facoltà ad essa attribuite dalla legge, cioè l’intervento in camera di consiglio.

Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di S.M. Capua Vetere per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di S.M. Capua Vetere per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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